Sindacato esterno sul giudizio tecnico del Comitato di verifica (TAR Piemonte n. 538 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi medico-legali espressi dal Comitato di verifica per le cause di servizio costituiscono manifestazione di una potestà di accertamento tecnico discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo, per errore di fatto o per violazione dei canoni di logica formale. Il giudice non può sovrapporre il proprio convincimento a quello dell’organo tecnico, essendo ammesso il solo controllo sui vizi di macroscopica illogicità e travisamento dei fatti ictu oculi rilevabili. A seguito del d.P.R. n. 461 del 2001 il parere del Comitato è obbligatorio, vincolante e insurrogabile, sicché l’Amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni del proprio conformarsi; ove il parere costituisca parte integrante del provvedimento, è assolto l’obbligo motivazionale. La documentazione medico-legale di parte non è idonea a confutare l’attendibilità del giudizio del Comitato, prevalendo la valutazione dell’organo tecnico collegiale.
Il Fatto
Il ricorrente, maggiore dell’Esercito italiano, nel settembre 2019 presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità consistente in esiti di intervento chirurgico per occlusione intestinale complicata e relativi postumi. Nel maggio 2019, durante una missione in Libano, il militare aveva accusato nausea e crampi addominali, seguiti da ricovero e intervento d’urgenza in Italia.
La Commissione medica ospedaliera ascriveva la patologia alla tabella B. Il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva invece parere negativo, escludendo il nesso di causalità o concausalità con il servizio. Il Ministero della Difesa recepiva tale parere e rigettava l’istanza di equo indennizzo. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge il ricorso muovendo dal dato inveterato del diritto vivente: i giudizi medico-legali degli organi tecnico-consultivi, titolari del munus di accertamento della dipendenza da causa di servizio, sono espressione di una potestà tecnica scrutinabile solo nei limiti di evidenti vizi di irragionevolezza e illogicità. Il sindacato giurisdizionale resta confinato ab externo, ai soli casi di travisamento dei fatti e macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che il parere del Comitato poggia su una istruttoria non carente e su un idoneo apparato motivazionale. Nessun fattore nocivo derivante dal servizio è stato ravvisato come causa diretta o concausa preponderante della patologia. Il servizio svolto dal ricorrente, addetto a formazione e addestramento, non presenta situazioni di particolare disagio, sforzo o stress psico-fisico.
La Corte valorizza gli elementi contrari alla tesi del ricorrente. La stessa relazione medico-legale di parte riconosce che il paziente presentava pregressa peritonite e anamnesi positiva per aderenze addominali, ossia fattori individuali. L’occlusione si era manifestata quasi illico et immediate dopo l’arrivo in Libano e nessun altro partecipante alla cena aveva accusato malesseri. Le allegazioni su presunti ritardi diagnostici sono giudicate vaghe e sfornite di prova, inidonee a incrinare l’attendibilità del parere.
Il TAR esclude infine che ricorrano i dedotti vizi logici: le contestazioni sulla natura del servizio sono genericamente formulate e non emerge alcun dato che riveli incompletezza o erroneità del giudizio tecnico. Sotto distinto profilo, il Collegio ribadisce che, dal d.P.R. n. 461 del 2001, il parere del Comitato è vincolante e la sua acquisizione assolve l’obbligo motivazionale, senza che l’Amministrazione debba esternare le ragioni del conformarsi.
Il ricorso è pertanto respinto. Le peculiarità della controversia inducono a compensare inter partes le spese di lite.
Nota della Redazione
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