Precedente di polizia irrilevante se il fatto non è attribuibile al destinatario (TAR Calabria n. 1123 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del Questore di irrogare la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lettera c), e 2 del d.lgs. n. 159/2011, presuppone un giudizio prognostico di pericolosità fondato su elementi di fatto attuali e concreti, dai quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. La natura preventiva della misura non postula la prova dell’avvenuta commissione di reati, ma richiede comunque l’individuazione di specifiche e concrete condotte del destinatario. Ove il fatto principale posto a fondamento del provvedimento non risulti attribuibile al destinatario e il decreto di convalida del sequestro penale lo riferisca espressamente a ignoti, l’amministrazione deve darne conto in sede istruttoria e motivazionale. Il solo precedente di polizia risalente nel tempo, in assenza di ulteriori valutazioni, è inidoneo a sorreggere la decisione amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, legale rappresentante di una società aggiudicataria del servizio di igiene urbana presso un Comune, impugna il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Catanzaro gli ha ordinato l’allontanamento dal territorio comunale con divieto di rientro per quattro anni. Il provvedimento si fonda sul deferimento in stato di libertà per attività di gestione rifiuti non autorizzata, incendio e getto pericoloso di cose, unitamente a un precedente di polizia per favoreggiamento personale risalente al 2016.

Il ricorrente deduce la violazione delle garanzie procedimentali e, nel merito, il difetto dei presupposti, della motivazione e dell’istruttoria, oltre alla violazione del principio di proporzionalità, rilevando che nel decreto di convalida del sequestro penale del 9.7.2024 il fatto principale era stato riferito a ignoti. Il TAR, in sede cautelare, sospende gli effetti del provvedimento ravvisando il fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare il perimetro del potere questorile. Il foglio di via obbligatorio richiede che il destinatario sia inquadrabile in una delle categorie dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 e che risulti pericoloso per la sicurezza pubblica. La misura non esige la prova dei reati, ma esige un giudizio prognostico ancorato a condotte specifiche e concrete, richiamando il precedente di TAR Calabria, sez. I, n. 520 del 2024.

Applicando tale regola, il TAR rileva che il provvedimento si regge essenzialmente sull’episodio di gestione illecita dei rifiuti, dell’incendio e del getto pericoloso di cose. Dagli atti di causa, tuttavia, emerge un quadro istruttorio privo di elementi concreti dai quali desumere la commissione dei fatti da parte del ricorrente.

Il Collegio valorizza il decreto di convalida del sequestro del 9.7.2024, nel quale il Sostituto Procuratore ha espressamente dichiarato che dalla comunicazione di notizia di reato non sono riscontrabili elementi idonei a provare la responsabilità penale del ricorrente e ad attribuirgli quanto sottoposto a sequestro, eseguito nei confronti di ignoti. Il TAR chiarisce che procedimento penale e valutazione amministrativa restano tra loro indipendenti e rispondono a rationes differenti; tuttavia la totale esclusione dell’astratta attribuibilità dei fatti, anche solo a titolo indiziario, imponeva un approfondimento istruttorio e una valutazione motivazionale in sede provvedimentale.

L’amministrazione non ha operato alcun riferimento alla convalida del sequestro nei confronti di ignoti. Esclusa l’addebitabilità della condotta principale, il solo precedente di polizia per favoreggiamento personale risalente al 2016, in assenza di ulteriori valutazioni, è inidoneo a sorreggere la decisione impugnata.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione in presenza dei necessari presupposti. Resta assorbito il motivo procedimentale. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione secondo soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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