Silenzio inadempimento sul riconoscimento dei titoli abilitanti esteri: obbligo di provvedere entro quattro mesi (TAR Lazio n. 13409 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata conclusione, nel termine di legge, del procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito all’estero configura l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento. L’obbligo di provvedere sorge dalla presentazione di un’istanza formale cui non abbia fatto seguito alcun pronunciamento dell’Amministrazione nel termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, ovvero in quello specifico previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento o di diniego. Detto termine, in caso di richiesta di integrazioni documentali, non può comunque superare i quattro mesi. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità del silenzio, ordina all’Amministrazione di provvedere in via espressa e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di protratta inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di un titolo abilitante per l’insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna, presentava il 19 giugno 2025 una formale istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere il riconoscimento del titolo in Italia, necessario per l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Non avendo ricevuto alcuna risposta entro i termini previsti dalla legge, la ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli artt. 117 e 118 cod. proc. amm., lamentando l’illegittimo silenzio dell’Amministrazione e chiedendo la condanna a provvedere sulla propria domanda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso ritenendo integrati entrambi i presupposti del silenzio inadempimento: l’esistenza di una formale istanza e la maturazione del relativo termine senza che l’Amministrazione abbia assunto alcuna determinazione.
Quanto al termine, il Collegio ha osservato che, sebbene la legge n. 241/1990 fissi il termine generale per provvedere in trenta giorni, la materia del riconoscimento dei titoli esteri è disciplinata da una specifica disciplina di settore. Il d.lgs. n. 206/2007, nell’attuare la direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede infatti che l’autorità competente debba adottare la propria decisione entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In caso di richiesta di integrazioni, il termine di trenta giorni per la verifica di completezza della documentazione e quello di tre mesi per la decisione portano il termine massimo complessivo a quattro mesi.
Nella fattispecie, dagli atti è emerso che il Ministero era rimasto inerte e che non erano state formulate richieste di integrazione della domanda, circostanza che rendeva ancora più evidente la violazione dell’obbligo di provvedere. Il Tribunale ha pertanto ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza e ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di delega, per l’ipotesi di persistente inadempienza, con un ulteriore termine di novanta giorni.
Il giudice ha precisato che sia l’Amministrazione sia il commissario ad acta, nel portare a compimento il procedimento, dovranno attenersi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, nonché ai criteri enucleati dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022).
La pronuncia è stata assunta in forma semplificata, con condanna alle spese di lite per € 500,00 in favore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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