Fondazioni bancarie: agevolazione DPR 601/73 solo con gestione propria e fini benefici (Cass. civ. Sez. V n. 5915 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le fondazioni bancarie istituite con il d.lgs. n. 153/1999, pur libere di perseguire le finalità più ampie previste dalla legge istitutiva e di limitarsi ad erogare liberalità, ove intendano beneficiare dell’art. 6, d.P.R. n. 601/1973, devono dimostrare di non essere dedite alla gestione di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, di società commerciali. Esse debbono inoltre provare di aver perseguito le più ristrette finalità benefiche menzionate da tale disposizione e di averlo fatto mediante gestione propria, consistente anche nel controllo e nella supervisione di progetti altrui fondati su tali finalità. Non è sufficiente la mera destinazione delle risorse a progetti di terzi, nè lo status formale di fondazione. L’onere della prova grava sulla fondazione, che nel giudizio di rimborso assume la veste di attore in senso sostanziale.

Il Fatto

Una fondazione bancaria presentava istanza di rimborso per gli anni d’imposta 2015 e 2016, ritenendosi destinataria dell’agevolazione di cui all’art. 6, d.P.R. n. 601/1973. L’Agenzia delle Entrate notificava provvedimento di diniego. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo l’attività svolta senza scopo di lucro e la partecipazione azionaria detenuta di entità trascurabile.

L’Agenzia proponeva appello. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria riteneva assolto l’onere probatorio, valorizzando i bilanci di missione e di esercizio e l’assenza di patti parasociali o di sindacato. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi, trattati congiuntamente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione delle fondazioni bancarie quali enti geneticamente e funzionalmente vincolati alle aziende creditizie, non assimilabili agli enti con finalità sociali di cui all’art. 6, d.P.R. n. 601/1973. Da tale premessa discende che la finalità di utilità sociale deve essere oggetto di dimostrazione, secondo l’orientamento confermato da Cass. n. 16906/2020 e Cass. n. 31203/2024.

Operata una distinzione temporale, la Corte osserva che, dopo il termine di dismissione delle partecipazioni, la fondazione conserva comunque l’onere probatorio, anzitutto perché la disponibilità della rilevante partecipazione ha comportato una dismissione a titolo oneroso, con onere di provare che l’investimento non ha consentito partecipazioni di controllo su altre imprese. Rileva inoltre che la fondazione, invocando un credito di rimborso, è attore in senso sostanziale.

Il giudice d’appello ha però incentrato l’indagine sulla destinazione dei proventi al finanziamento di progetti di terzi, e non sul perseguimento delle finalità della norma attraverso attività propria. La Corte richiama l’orientamento costante secondo cui le fondazioni devono provare di avere svolto una attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale (Cass. n. 4278/2010; Cass. n. 27300/2023), non essendo sufficiente la mera destinazione delle risorse, che finirebbe con il riconoscere il beneficio in ragione del solo status di fondazione.

La Corte afferma quindi che l’agevolazione dipende dallo svolgimento in proprio dell’attività meritoria, che può essere realizzata anche in via esecutiva da terzi, purché l’ente mantenga un ruolo di controllo o supervisione. È richiesta una gestione operativa e non meramente erogativa. Quanto al secondo profilo, il giudice d’appello non ha indagato l’utilizzo di partecipazioni di diverso segno, in particolare le operazioni di cessione e riacquisto delle azioni, che il possesso di titoli deve sostanziarsi in una gestione statico-conservativa funzionale alla percezione di utili per gli scopi istituzionali.

Il ricorso è dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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