Illegittimo l’errore di fatto revocatorio per censure interpretative e valutative (Cass. civ. Sez. 5 n. 12237 del 01.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la parte soccombente proponga ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. avverso una pronuncia della Corte di cassazione, l’errore di fatto revocatorio deve consistere nell’erronea percezione dei fatti di causa, tale da indurre la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa. Esso non può in alcun modo concernere l’attività interpretativa e valutativa compiuta dal giudice, né investire la valutazione delle prove o il sindacato sulla motivazione, richiedendo invece i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa. La censura che miri a rinnovare il giudizio sulle questioni già disattese con la pronuncia di legittimità, estrapolando singoli passaggi argomentativi dal contesto complessivo della decisione, è pertanto inammissibile.

Il Fatto

La società contribuente aveva impugnato il diniego di rimborso delle accise assolte sull’olio lubrificante impiegato nella produzione di vaccini veterinari esportati in Paesi extra UE. I giudici di merito avevano negato il rimborso ritenendo non assolta la prova dei quantitativi di olio effettivamente impiegati, stante l’incompletezza della documentazione doganale.

La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, disatteso dalla Corte; avverso tale pronuncia aveva proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo due errori di fatto revocatori: la Corte avrebbe erroneamente presupposto la mancata immissione in consumo degli oli, e altrettanto erroneamente avrebbe richiamato una norma regolamentare ritenuta non pertinente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando i principi in tema di revocazione delle proprie pronunce. L’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste unicamente nell’erronea percezione dei fatti di causa, ma non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; deve possedere i requisiti dell’evidenza assoluta e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di legittimità.

Con riferimento al primo motivo, la Corte ha osservato che le critiche della ricorrente attenevano esclusivamente all’attività interpretativa e valutativa compiuta sull’assolvimento dell’onere della prova della mancata immissione in consumo. Il riferimento al mancato avveramento della condizione di esigibilità dell’imposta doveva leggersi nel contesto complessivo della pronuncia, che ricostruiva la fattispecie come riferita all’omessa dimostrazione documentale dell’impiego degli oli nei prodotti esportati.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura non evidenziava alcun errore percettivo, ma tendeva a censurare il richiamo all’art. 7, comma 5, d.m. n. 557/1996 e l’interpretazione della disciplina regolamentare sul rimborso, investendo il sindacato svolto dalla Corte sulla motivazione della sentenza di merito e sollecitando un rinnovato giudizio sui motivi già disattesi. Anche la memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. non offriva elementi per un diverso esito.

La Corte ha concluso dichiarando l’inammissibilità del ricorso e condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, oltre alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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