Inapplicabile alle fondazioni l’art. 2362 c.c. e la cessione del credito risarcitorio (Cass. civ. Sez. I n. 9893 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2362 cod. civ., nella formulazione anteriore alla riforma del 2003, ha natura eccezionale: disciplina la sola unipersonalità sopravvenuta della società per azioni e non è suscettibile di applicazione analogica alla fondazione, neppure quando il fondatore sia unico. L’ordinamento ammette la costituzione della fondazione ad opera di un solo soggetto e non prevede alcuna responsabilità personale del fondatore per le obbligazioni dell’ente. La cessione del credito bancario ex art. 58, comma 3, t.u.b. non trasferisce automaticamente al cessionario il diritto al risarcimento per responsabilità extracontrattuale del cedente, perché tale credito non integra una garanzia esistente e prestata al momento della cessione né è direttamente collegato al diritto ceduto.

Il Fatto

La banca creditrice di una fondazione comunale agisce contro il Comune, unico fondatore e partecipante, la Regione e i già membri del comitato direttivo per ottenere la condanna al pagamento del proprio credito. L’ente, costituito per gestire una struttura ospedaliera e dichiarato estinto dopo la cessazione dell’attività, era rimasto insolvente.

Il Tribunale rigetta le domande. La Corte d’Appello di Bologna conferma il rigetto e dichiara prescritte le azioni extracontrattuali. Le ricorrenti, incorporate la banca originaria e intervenuta la cessionaria del credito, propongono ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Con i primi due motivi le ricorrenti insistono per l’applicazione analogica dell’art. 2362 cod. civ. alla fondazione e denunciano il vizio di motivazione sulla figura del socio “tiranno”. La Corte respinge entrambe le censure.

La norma, osserva il Collegio, presuppone e regola l’unipersonalità sopravvenuta della società per azioni: il legislatore del 1942 aveva negato la costituzione della s.p.a. con atto unilaterale e sanzionato la concentrazione azionaria con la perdita della responsabilità limitata, per impedire l’uso elusivo dello schermo societario. Si tratta dunque di una disposizione eccezionale, che deroga al principio della responsabilità esclusiva dell’ente, non applicabile in via analogica (Cass. n. 10129/2005; Cass. n. 2422/2008).

Per le fondazioni, invece, il vincolo di plurisoggettività dei fondatori non sussiste e la costituzione può essere ascritta a un solo soggetto: una condizione normale, non eccezionale, che il legislatore non ha gravato di alcuna conseguenza sul piano della responsabilità personale. Non soccorrono i precedenti richiamati dalle ricorrenti (Cass. n. 3352/1977, sugli enti di diritto estero; Cass. n. 5305/2004, sulla fallibilità di fattispecie diverse).

La Corte esclude inoltre il vizio di motivazione apparente: la Corte territoriale ha disatteso entrambi i motivi di appello proprio perché entrambi fondati sul medesimo presupposto dell’applicabilità dell’art. 2362, e la considerazione sul socio “tiranno” è argomentazione ad abundantiam (in tema Cass. n. 15399/2018).

Con il terzo motivo le ricorrenti censurano la decorrenza del termine prescrizionale. La Corte ribadisce che l’eccipiente non ha l’onere di indicare con precisione il dies a quo (Cass. Sez. U. n. 4115/2022) e che, per il combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 cod. civ., il danno extracontrattuale si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la parte abbia avuto, o avrebbe dovuto avere con l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale e dell’ingiustizia del danno. L’accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile se motivato (Cass. n. 29328/2024; Cass. n. 1263/2012).

I motivi quarto e quinto, sulla pretesa violazione dell’obbligo di addivenire anticipatamente all’estinzione della fondazione, sono respinti: il tema era circoscritto nell’atto di citazione a un singolo periodo e la sua puntualizzazione in comparsa conclusionale è intervenuta oltre i termini dell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo e dei rilievi di merito svolti ad abundantiam (Cass. Sez. Un. n. 31024/2019).

Con il sesto motivo la Corte esclude che la cessione del credito ex art. 58, comma 3, t.u.b. trasferisca automaticamente l’azione risarcitoria extracontrattuale: il credito risarcitorio, prima dell’accertamento giudiziale, non dà luogo alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cod. civ., non è “prestato” né “esistente” al momento della cessione e non è direttamente collegato al diritto ceduto, di cui non integra il contenuto.

Il ricorso è rigettato, con condanna delle ricorrenti alla refusione delle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

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