Fondazioni liriche, clausola a termine nulla senza prova delle ragioni oggettive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3491 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Anche nella vigenza dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 64/2010, che ha reso inapplicabili alle fondazioni lirico-sinfoniche i commi 01 e 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, il ricorso al contratto a tempo determinato richiede la concreta sussistenza di ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, di cui è onerato il datore di lavoro. Non basta la regolarità formale della clausola né la sola indicazione dello spettacolo: la temporaneità dello spettacolo e della stagione teatrale è connaturata all’attività ordinaria della fondazione e non integra di per sé una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. La verifica va condotta in un contesto più ampio, accertando se l’apporto peculiare e temporaneo del lavoratore non potesse essere assicurato dal personale assunto a tempo indeterminato.
Il Fatto
Il lavoratore, impiegato come tersicoreo presso una fondazione lirico-sinfonica, ha agito in giudizio per far dichiarare la nullità dei termini apposti ai contratti intercorsi dal 26 novembre 2013 al 5 gennaio 2015 e per ottenere la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Il Tribunale ha rigettato le domande e la Corte d’appello ha respinto l’appello.
Il giudice territoriale ha ritenuto tempestive le impugnazioni relative ai soli rapporti oggetto di causa, escludendo la decadenza per quelli anteriori. Nel merito ha giudicato sufficiente, sul piano formale, l’indicazione dell’attività artistica stagionalmente programmata, ha escluso il superamento dei trentasei mesi e ha negato profili di contrasto con il diritto dell’Unione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità il secondo motivo, che censura l’esclusione della nullità delle clausole di durata. Il motivo è fondato. La Corte d’appello si è arrestata al solo rilievo della regolarità formale del contratto, valorizzando l’art. 3, comma 6, del d.l. n. 64/2010, senza svolgere alcun accertamento sulla ricorrenza in concreto delle ragioni giustificative.
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione della disciplina speciale richiamando le Sezioni Unite n. 5542/2023, che hanno ribadito come, in presenza di una successione di norme nel tempo, occorra fare riferimento alla normativa vigente alla data di stipulazione del contratto. Il regime derogatorio ha inciso sui requisiti formali della clausola, ma il legislatore ha mantenuto l’applicabilità del comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, che esige il ricorso a ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Il richiamo è alla Corte di Giustizia, 25 ottobre 2018, causa C-331/17, Sciotto: la programmazione annuale degli spettacoli comporta esigenze provvisorie di personale, ma i contratti a termine non possono essere rinnovati per lo svolgimento permanente e duraturo di compiti rientranti nella normale attività della fondazione. Le ragioni devono essere connotate da temporaneità, da verificare in un contesto più ampio rispetto alla singola produzione o stagione.
Ne deriva che non perde attualità l’orientamento secondo cui il ricorso al termine non può giustificarsi con il solo richiamo alle mansioni e allo spettacolo. L’indagine del giudice riguarda l’effettiva sussistenza delle ragioni oggettive, la cui prova incombe sul datore di lavoro, e impone di verificare se l’apporto peculiare e temporaneo del lavoratore non potesse essere fornito dal personale in pianta stabile, secondo il principio di Cass. n. 3187/2019.
Quanto al primo e al terzo motivo, la Corte ne dichiara l’inammissibilità: le valutazioni sull’impossibilità della conversione e sul regime speciale delle fondazioni sono svolte ad abundantiam e non costituiscono ratio decidendi, essendo sufficiente a sorreggere la decisione il solo accertamento di legittimità del termine. L’interesse a quelle questioni sorgerà solo in sede di rinvio, ove sia accertata l’illegittimità delle clausole. È respinta l’istanza di rinvio della trattazione in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia su questione non rilevante. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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