Perizia contrattuale: al collegio peritale non spetta l’interpretazione della polizza (Cass. civ. Sez. III n. 3487 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La perizia contrattuale, espressione di un mandato collettivo con cui le parti devolvono a un collegio di periti la determinazione del danno, ha per oggetto la sola stima e liquidazione quantitativa del pregiudizio. Resta estranea al mandato ogni attività di interpretazione del testo contrattuale, che costituisce questione di diritto riservata alle parti e, in caso di contrasto, al giudice del merito. Ne segue che il collegio peritale non ha il potere di deliberare sull’applicabilità della clausola di sottoassicurazione o di scoperto contenuta nella polizza. Il giudice di legittimità può integrare la motivazione del giudice d’appello che non abbia espressamente esaminato una questione di diritto, quando la soluzione del problema giuridico risulti comunque esatta.

Il Fatto

A seguito di un incendio sviluppatosi nello stabilimento di una società che lavorava legnami, questa chiese all’assicuratrice la corresponsione dell’indennizzo. Attivata la perizia contrattuale, il collegio dei periti pervenne, a maggioranza, alla liquidazione di una somma inferiore a quella richiesta dalla società assicurata. La compagnia assicuratrice adì il Tribunale di Milano per far accertare il carattere vincolante della perizia.

La società assicurata propose domanda riconvenzionale per ottenere l’indennizzo richiesto. Il Tribunale, espletata consulenza tecnica d’ufficio, emise ordinanza di condanna ai sensi degli artt. 185-bis e 186-ter cod. proc. civ. e dichiarò vincolante la stima dei periti. La Corte d’appello di Milano dichiarò non vincolante tra le parti la perizia contrattuale nella parte in cui applicava lo scoperto e condannò la compagnia al pagamento della somma corrispondente. Avverso tale sentenza la compagnia assicuratrice propose ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione relativa alla genuinità della sentenza impugnata, rilevando che la stessa è ritualmente firmata in via telematica dal presidente del collegio, dal giudice estensore e dal cancelliere, senza contestazione tra le parti sull’identificazione di numero e data di pubblicazione. Il ricorso è quindi dichiarato procedibile.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione delle norme in tema di perizia contrattuale, sostenendo che l’interpretazione della clausola di sottoassicurazione rientrasse nei poteri dei periti. La Corte rigetta la censura. Il giudice d’appello ha correttamente interpretato il contratto e la polizza, affermando che al collegio peritale competeva soltanto procedere alla stima e alla liquidazione dei danni, con esclusione di qualsiasi attività di interpretazione del testo contrattuale, in quanto questione di diritto riservata alle parti e, in caso di contrasto, al giudice del merito. Il motivo è infondato.

Quanto al precedente Cass. n. 1081 del 18 gennaio 2011 richiamato dalla ricorrente, la Corte precisa che esso è solo in parte coerente con la tesi difensiva: si limita a ribadire l’efficacia vincolante della perizia contrattuale con riferimento alle risultanze fattuali, ma non anche alla soluzione delle questioni di diritto.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno formatosi sull’accertamento della natura di perizia contrattuale. La Corte riconosce la carenza di espresso esame, ma ritiene la motivazione del giudice d’appello agevolmente correggibile mediante integrazione, trattandosi di questione di diritto e non di fatto. In applicazione della giurisprudenza nomofilattica (Cass. n. 2313 del 1° febbraio 2010 e Sez. Un. n. 2731 del 2 febbraio 2017), la mancanza di motivazione su questione di diritto è irrilevante quando il giudice del merito sia comunque pervenuto a un’esatta soluzione del problema giuridico, in forza del principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Costituzione e di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ. Il motivo è infondato.

Il terzo e il quarto motivo, che pongono sostanzialmente la medesima questione, sono dichiarati inammissibili per mancata identificazione del momento e del luogo processuale in cui le censure alla consulenza tecnica d’ufficio furono poste e riproposte. I motivi non investono un singolo fatto storico decisivo, ma contestano integralmente una parte della consulenza: essi esulano dal perimetro di censura ammissibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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