Riduzione fondi contrattuali dirigenza medica illegittimo taglio forfettario 30 per cento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6863 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamenti retributivi dei dirigenti medici, ove non sia stata tempestivamente applicata la riduzione dei fondi contrattuali prevista dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. dalla legge n. 122 del 2010, l’operazione rideterminativa ex post deve svolgersi cristallizzando il fondo nell’importo del 2010, riproporzionandolo per le cessazioni dal servizio e suddividendo poi l’ammontare risultante tra i dirigenti in servizio in ragione della graduazione delle funzioni. È pertanto illegittima la riduzione forfettaria del 30% della componente variabile applicata indistintamente a tutti i medici, perché contrasta con la lettera della norma e con il divieto di reformatio in peius del trattamento complessivamente goduto. La controversia attiene a un diritto soggettivo del dirigente e non esorbita dalla competenza del giudice ordinario, restando la legittimità del comportamento datoriale oggetto di valutazione meramente incidentale.

Il Fatto

Un dirigente medico di una azienda sanitaria locale impugnava la nota con cui l’azienda, per ridurre i fondi contrattuali, aveva disposto la diminuzione del 30% della remunerazione variabile aziendale e aveva recuperato l’importo mediante trattenuta in busta paga. Il ricorrente contestava che la base di calcolo fosse stata individuata nell’intera consistenza dei fondi anziché nelle sole voci destinate al trattamento accessorio, con indebita incisione su indennità rientranti nel trattamento fondamentale, e che non fosse stata preventivamente revisionata la graduazione delle funzioni dirigenziali.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando illegittima la decurtazione per la parte eccedente determinati importi, ma ritenendo legittima la trattenuta quale misura temporanea in vista della revisione della graduazione. La Corte d’Appello di Napoli, rigettato l’appello dell’azienda e accolto quello incidentale del lavoratore, condannava la struttura alla restituzione delle somme illegittimamente decurtate. Avverso tale sentenza l’azienda ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre il lavoratore è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte tratta congiuntamente i due motivi, connessi. Il Collegio richiama la giurisprudenza formatasi sul medesimo contenzioso, che ha fissato il criterio dell’operazione rideterminativa ex post: ricalcolo del fondo con cristallizzazione all’importo corrispondente al 2010; riproporzionamento in ragione della riduzione del numero dei dirigenti cessati; suddivisione dell’ammontare così determinato tra i dirigenti in servizio secondo la graduazione. Solo dal confronto tra il percepito e il minor importo spettante deriva, per ciascun medico, il dare-avere.

Per dare attuazione alla previsione “ridotto in misura proporzionale”, l’ammontare annuo del trattamento accessorio va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente. Contrasta con la lettera della norma la riduzione percentuale applicata in misura del 30%, poiché il trattamento economico complessivamente goduto poteva non aumentare, ma non essere riformato in peius. Il ricalcolo non attiene alla determinazione economica dei fondi, bensì al diritto soggettivo di ciascun medico a non subire una riduzione rispetto a quanto spettava nel 2010.

Il Collegio esclude che il taglio possa giustificarsi con un generico intento di rivedere le graduazioni. La revisione delle graduazioni riguarda le proporzioni in cui i fondi vanno divisi tra gli aventi diritto e non l’ammontare degli stessi; l’attuazione di una revisione postula di regola l’avvio di un procedimento identico a quello di originaria graduazione. Eventuali misure provvisorie sarebbero ammissibili solo richiamando le ragioni della revisione e dando contestualmente avvio al relativo procedimento, presupposti estranei alla rideterminazione dei fondi posta a base del taglio a forfait.

Quanto alla competenza, il ricalcolo involge la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via incidentale; il diritto del ricorrente non necessita, per assumere consistenza, della rimozione di provvedimenti di macro-organizzazione. La sentenza di appello, pur avendo correttamente ritenuto legittima la riduzione delle risorse, ha poi calcolato il dovuto senza considerare l’avvenuta riduzione dei fondi per effetto delle cessazioni dal servizio. Il ricorso è pertanto accolto per quanto di ragione, con cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese, perché proceda alle necessarie verifiche contabili.

Nota della Redazione

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