Decadenza elenchi bracciantili prescinde dal tipo di ricorso amministrativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6850 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza di centoventi giorni previsto dall’art. 22 della legge n. 83/70 per l’impugnazione giudiziaria del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli non è correlato al tipo di ricorso amministrativo esperito dall’interessato, ma al provvedimento amministrativo che definisce l’iter procedimentale comunque azionato. Tale disposizione ha carattere generale e impone che l’azione giudiziaria sia proposta entro un tempo prestabilito, quale che sia la procedura amministrativa seguita. Ne deriva che il lavoratore il quale si avvalga della procedura di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 124/04, per la quale non è espressamente previsto alcun termine decadenziale, resta ugualmente soggetto alla medesima decadenza. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto delle due norme per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., poiché è proprio la diversificazione dei limiti temporali in ragione della procedura seguita a introdurre una disparità di trattamento non giustificabile.
Il Fatto
Una lavoratrice agricola agiva per la dichiarazione della sussistenza del proprio rapporto di lavoro agricolo e per la reiscrizione negli elenchi bracciantili per il periodo 2001-2006. Il tribunale dichiarava la sua decadenza dalla domanda, rilevando che era spirato il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 22 della legge n. 83/70, decorrente dalla notifica o conoscenza del provvedimento di cancellazione dagli elenchi.
La Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado. La lavoratrice proponeva allora ricorso per cassazione, censurando la violazione di legge e prospettando una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 22 del d.l. n. 7/70 e dell’art. 17 del d.lgs. n. 124/04. L’Inps resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva che la corte territoriale avesse esteso gli effetti della decadenza a procedure amministrative diverse da quelle contemplate dall’art. 11 del d.lgs. n. 375/93, e in particolare alla distinta procedura di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 124/04, per la quale nessun termine decadenziale era espressamente previsto. Da qui la dedotta violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Il termine decadenziale dell’art. 22 della legge n. 83/70 non è correlato al tipo di ricorso amministrativo esperito, ma al provvedimento amministrativo che definisce l’iter procedimentale, comunque azionato, avente ad oggetto le materie rientranti nell’ambito di applicazione del d.l. n. 7/70 e, in particolare, l’iscrizione o la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
Il Collegio ha quindi escluso che la corte di merito abbia applicato in via analogica un termine di decadenza a una fattispecie diversa da quella prevista dalla legge. Si è trattato, piuttosto, dell’applicazione di una disposizione di carattere generale. L’interpretazione proposta nel ricorso, al contrario, farebbe dipendere l’applicazione di una norma imperativa dal tipo di procedimento amministrativo seguito, esito già respinto dalla giurisprudenza richiamata.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte l’ha dichiarata manifestamente infondata. Il diritto di impugnare il provvedimento di cancellazione non può soggiacere a limiti temporali diversi a seconda della procedura seguita dal lavoratore, poiché è proprio tale diversificazione a creare disparità di trattamento non giustificabili. Il diritto, pur costituzionalmente garantito, può essere regolato dalla legge e sottoposto a limitazioni, purché compatibili con la sua funzione e non tali da escluderne l’effettivo esercizio, secondo il richiamo alla Corte cost. n. 192/05. La decadenza è del resto istituto di carattere generale in materia agricola, funzionale alla certezza giuridica.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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