Responsabilità erariale per fondi europei non rendicontati e distratti (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 90 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti è competente a conoscere del pregiudizio erariale subito dall’Unione Europea per l’illecita gestione di contribuzioni finalizzate a programmi pubblicistici, in forza del principio di assimilazione desumibile dall’art. 280 del Trattato dell’Unione Europea. Il beneficiario che percepisce il prefinanziamento comunitario e non realizzi alcuna utile attività progettuale, destinando le somme a scopi estranei, risponde del danno erariale per l’intero importo erogato. Il dolo del presidente che gestisce in prima persona l’uso improprio dei fondi integra il rapporto di servizio sostanziale con l’amministrazione. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, in caso di occultamento doloso del danno il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data della scoperta, da individuarsi nel momento in cui l’organo requirente acquisisce piena contezza dell’illecita gestione. L’esito del giudizio penale, anche quando dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, non vincola il giudice contabile nella ricostruzione del fatto illecito erariale.
Il Fatto
Una associazione senza scopo di lucro risultava aggiudicataria di un finanziamento dell’Unione Europea destinato a un progetto per l’imprenditoria giovanile nei rapporti commerciali tra imprese europee e paesi del Nord Africa. Il contratto, sottoscritto dal presidente dell’ente, prevedeva l’erogazione di un prefinanziamento iniziale di euro 246.748,00 e la presentazione di rapporti narrativi e finanziari sullo stato di avanzamento.
Dopo la liquidazione della prima tranche, l’associazione non trasmetteva alcuna rendicontazione ammissibile. La Commissione Europea risolveva il contratto e chiedeva la restituzione delle somme, senza ottenerla. Gli accertamenti ispettivi dell’OLAF e della Guardia di Finanza evidenziavano che i fondi erano stati trasferiti su conti riferibili al presidente e impiegati per spese estranee al progetto. La Procura Regionale conveniva in giudizio l’associazione e il suo presidente per il risarcimento del danno, con imputazione a titolo di dolo.
La Motivazione della Corte
La difesa eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito, ancorando il dies a quo alla comunicazione di risoluzione del contratto del gennaio 2016. La Sezione respinge l’eccezione. Sul presupposto dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, il termine decorre dalla scoperta del danno in caso di occultamento doloso. Nel caso concreto, la piena contezza dell’illecita gestione si è avuta solo con la relazione finale dell’OLAF dell’1.5.2020, poiché la risoluzione del 2016 fu seguita da trattative e dalla rimessione in termini dell’associazione per una rendicontazione che risultò del tutto insufficiente.
La Corte osserva, inoltre, che il credito non sarebbe prescritto nemmeno assumendo il dies a quo alla data della risoluzione unilaterale del gennaio 2016, giacché la citazione davanti al Tribunale di Bruxelles è intervenuta nel maggio 2020, entro il termine quinquennale, con effetto interruttivo del decorso.
Sul merito, la Sezione ritiene pienamente dimostrato che il progetto non sia stato realizzato e che il prefinanziamento sia stato illecitamente percepito e destinato a scopi estranei. Il quadro probatorio si fonda sull’analisi delle movimentazioni bancarie, sulle convergenti dichiarazioni dei responsabili di progetto succedutisi nel 2015 e sull’atteggiamento sostanzialmente inadempiente dell’associazione rispetto alle sollecitazioni della Commissione. La rendicontazione prodotta dalla difesa risulta inammissibile, poiché espone spese prive di coordinamento funzionale con le attività programmate e in larga parte sostenute in epoca antecedente. Le uniche attività svolte si riducono a limitate iniziative di pubblicizzazione e a un solo incontro con i partner africani nel gennaio 2015.
La Corte afferma anzitutto la propria giurisdizione sul pregiudizio subito dall’Unione Europea, in forza del principio di assimilazione. Accerta quindi il rapporto di servizio sostanziale, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo del dolo, sia in capo all’associazione sia in capo al presidente, che ha gestito ogni sequenza dell’uso improprio delle somme, inserendosi nel rapporto di servizio con l’amministrazione pubblica.
Quanto agli esiti del processo penale, conclusosi con l’estinzione del reato di malversazione di erogazioni pubbliche per prescrizione, la Corte esclude che possano condizionare il proprio giudizio. Le pronunce penali hanno riguardato la configurazione del delitto tentato o consumato e non orientano l’indipendente valutazione del giudice contabile sulla responsabilità erariale. I convenuti sono pertanto condannati in solido al pagamento di euro 246.748,00, con rivalutazione e interessi legali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.