Ricalcolo pensione militare e domanda nuova su aliquota 2,44% (Corte dei Conti Sez. II App. n. 134 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità previdenziale e con anzianità compresa tra quindici e diciotto anni al 31 dicembre 1995, il giudice contabile, nell’accertare la correlazione tra domanda e dovere decisorio, deve individuare petitum e causa petendi valutando il contenuto sostanziale della domanda, in correlazione al rapporto giuridico dedotto. La richiesta originaria di ricalcolo della quota retributiva di pensione comprende anche l’applicazione del coefficiente annuo del 2,44% elaborato dalle Sezioni riunite n.1/2021 dopo la proposizione del ricorso, senza che ciò integri violazione dell’art.112 c.p.c. né dell’art.153, comma 1, lettera b, c.g.c.

Il Fatto

Un ex Primo Luogotenente dell’Esercito, cessato dal servizio l’8 luglio 2018, titolare di pensione liquidata con il sistema misto e con anzianità di sedici anni e cinque mesi al 31 dicembre 1995, ha chiesto con ricorso del 18 settembre 2020 l’applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art.54 del d.P.R. n.1092/1973, in luogo della minore aliquota dell’art.44 dello stesso decreto, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, con interessi e rivalutazione.

Dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni riunite n.1/2021, il ricorrente ha depositato memoria chiedendo in via subordinata l’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ciascun anno di anzianità contributiva. La Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, con la sentenza n.133/2021, ha dichiarato inammissibile la domanda “nuova” ex art.153, comma 1, lettera b, c.g.c. e ha respinto il ricorso nel resto. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello accoglie il gravame rovesciando l’impostazione del primo giudice. Il punto di partenza è metodologico: per verificare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato occorre individuare petitum e causa petendi muovendo dal contenuto sostanziale della domanda, quale desumibile dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti in relazione al rapporto giuridico dedotto.

Su questa base la Corte osserva che, in presenza di analoga fattispecie, la granitica giurisprudenza della Sezione ha già escluso qualsiasi violazione dell’art.112 c.p.c. ove il giudice di prime cure avesse accolto il ricorso nei limiti tracciati dalle Sezioni riunite n.1/2021, decisione intervenuta dopo la proposizione del ricorso pensionistico.

Il giudice di prime cure, ricorrendo i presupposti — cessazione dal servizio con oltre venti anni di anzianità previdenziale e sedici anni e cinque mesi al 31 dicembre 1995 — avrebbe dovuto ritenere applicabile l’art.54 del d.P.R. n.1092/1973 secondo le modalità individuate dalle Sezioni riunite e determinare la corretta percentuale di ricalcolo, sia pure in misura differente da quella pretesa dall’appellante.

Ne consegue che l’originaria domanda costituisce espressione di un petitum sostanziale diretto a ottenere il ricalcolo e la riliquidazione della pensione, contestando i criteri di calcolo adottati dall’I.N.P.S. nel provvedimento concessivo. La richiesta di applicazione della minore aliquota successivamente elaborata dalle Sezioni riunite si colloca dunque dentro quel perimetro, non fuori di esso.

In riforma della sentenza n.133/2021, la Corte riconosce il diritto al ricalcolo e alla riliquidazione della quota retributiva maturata fino al 31 dicembre 1995 in ragione dell’art.54 del d.P.R. n.1092/1973 secondo i parametri delle Sezioni riunite n.1/2021, con coefficiente annuo del 2,44%. Sui ratei arretrati liquida la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell’art.167, comma 3, c.g.c., disponendo l’integrale compensazione delle spese per la novità interpretativa e l’assenza, al momento della decisione di primo grado, di un orientamento consolidato sugli effetti del precedente nomofilattico sui ricorsi già proposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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