Fondo accessorio dirigenti medici, incremento non automatico ma congruo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31843 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di finanziamento del trattamento accessorio della dirigenza medica del SSN, le clausole contrattuali che impongono di incrementare i fondi aziendali in caso di aumento della dotazione organica, “in misura congrua”, non introducono alcun automatismo matematico tra dinamica del fondo e numero dei dirigenti. La congruità dell’incremento richiede una valutazione discrezionale dell’azienda, da compiersi con atto formale e con oneri a carico del bilancio, tenendo conto del valore delle posizioni di nuova istituzione e degli altri oneri retributivi. Ne consegue che il solo raffronto percentuale pro capite tra fondo e organico non fonda un diritto soggettivo alla ricostruzione del fondo secondo il criterio invocato dai ricorrenti.
Il Fatto
I ricorrenti, dirigenti medici dipendenti o ex dipendenti di una azienda sanitaria, avevano chiesto al giudice del lavoro di accertare il proprio diritto alla rideterminazione dei fondi aziendali destinati alla retribuzione accessoria, con condanna dell’azienda al pagamento degli arretrati. Avevano dedotto che, a fronte del progressivo aumento del personale, l’azienda non aveva adeguato in modo corrispondente i fondi, con la conseguente riduzione del valore pro capite delle componenti variabili e accessorie della retribuzione rispetto al 1998.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda. La Corte d’appello di Firenze, in riforma, l’aveva respinta, escludendo qualsiasi automatismo nell’incremento del fondo e valorizzando la natura discrezionale della valutazione di congruità. I dirigenti hanno proposto ricorso per cassazione; l’azienda ha resistito con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il ricorso incidentale autonomo dell’azienda, che contestava la stessa configurabilità di una posizione di diritto soggettivo in capo ai dirigenti in materia di formazione dei fondi. La doglianza è inammissibile: le questioni relative a profili assorbiti non sono censurabili, e la qualificazione della posizione giuridica non ha autonoma rilevanza, essendo assorbita dall’esame del merito.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina contrattuale. L’art. 60 del c.c.n.l. 1996 e l’art. 53 del c.c.n.l. 2000 prevedono che le aziende che rideterminano con atto formale la dotazione organica in numero superiore a quello preso a base del calcolo debbano incrementare i relativi fondi “in modo congruo”, con oneri a carico del proprio bilancio, tenendo conto del valore delle nuove posizioni organizzative, delle risorse per il trattamento accessorio dei nuovi assunti e delle indennità di riferimento.
Secondo i ricorrenti, congruo sarebbe solo l’aumento che ripristini in termini percentuali la medesima disponibilità pro capite del fondo. La Corte respinge questa lettura: essa contrasta con il tenore letterale della disposizione e con il criterio di interpretazione sistematica. La clausola valorizza il valore delle posizioni di nuova istituzione, non quantificabile ex ante, e non la regola percentuale automatica invocata.
La Corte rileva che, dove le parti collettive hanno inteso vincolare le aziende a quote predeterminate, lo hanno fatto espressamente, ricorrendo alla tecnica del consolidamento, all’incremento legato al monte salari o alle ore pro capite di plus orario. La norma in esame, invece, si esprime diversamente. La successiva evoluzione contrattuale conferma questa interpretazione: l’art. 94 del c.c.n.l. 2019 richiama le linee guida regionali e il principio dell’equilibrio dei costi, escludendo un rigido automatismo su scala nazionale.
Quanto al motivo relativo alla RIA dei dirigenti cessati, la Corte lo dichiara inammissibile: la decisione di appello si fonda sull’indeterminatezza della domanda, e i ricorrenti avrebbero dovuto denunciare l’error in procedendo, non la violazione di norme sostanziali. La lettura congiunta dell’art. 9 c.c.n.l. 2000 e dell’art. 7 conferma che la posizione soggettiva piena richiede la previa perequazione e compensazione a livello regionale. Gli ultimi due motivi, infine, tendono a ottenere una revisione degli accertamenti di fatto e sono inammissibili. Il ricorso principale è rigettato.
Nota della Redazione
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