Revocazione per errore di percezione e omessa pronuncia su rimborso IRES (Cass. civ. Sez. V n. 5811 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., l’errore di fatto può riguardare anche il fatto processuale e, segnatamente, la falsa rappresentazione dell’inesistenza di un motivo di impugnazione. Non integra invece errore revocatorio l’ipotesi in cui il giudice abbia percepito il motivo e lo abbia poi omesso di esaminare: in tal caso il vizio resta sul piano dell’omessa pronuncia e della motivazione, deducibile con i mezzi ordinari di impugnazione. L’accertamento circa l’effettiva percezione del motivo costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito e sottratto al controllo di legittimità. Infine, il giudice che, dopo aver dichiarato l’inammissibilità di una domanda, ne esamini comunque il merito, pronuncia argomentazioni prive di effetti giuridici, non impugnabili per difetto di interesse.

Il Fatto

Una società, quale consolidante di un consolidato fiscale, presenta domande di rimborso, dapprima cartacee e poi telematiche, per la maggiore IRES versata in relazione alla deduzione dell’IRAP, e cede i crediti a una banca. Impugnati i dinieghi relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, i ricorsi sono respinti in primo grado.

In appello la CTR Lombardia rigetta il gravame della società e dichiara improcedibile, per litispendenza, quello della banca cessionaria. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la banca, poi incorporata, e, in via incidentale, la società con le collegate. La società presenta altresì ricorso per revocazione, lamentando l’omessa percezione di un motivo di appello; la CTR rigetta la revocazione con separata sentenza, anch’essa impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i due ricorsi, disponendo in via analogica ai sensi dell’art. 335, cod. proc. civ., poiché la revocazione impugnata ha ad oggetto l’altra sentenza di appello. Esamina preliminarmente i motivi contro la sentenza che ha respinto la revocazione.

Sul primo motivo, la società deduce l’error in procedendo del giudice della revocazione, che avrebbe erroneamente interpretato la sentenza di appello e non avrebbe colto l’esistenza di tre distinti motivi di gravame. La Corte ricostruisce i precedenti in materia di errore di fatto revocatorio ricadente sul fatto processuale, richiamando la distinzione tra la falsa rappresentazione dell’inesistenza di un motivo e la mera omessa pronuncia.

Il motivo è infondato. La CTR, nel valutare la revocazione, si è adeguata ai principi di legittimità: il punto decisivo non è se la sentenza di appello abbia esaminato il motivo, ma se ne abbia percepito l’esistenza. L’accertamento della percezione, svolto nella sentenza revocanda, mostra che il giudice d’appello aveva consapevolezza del motivo relativo alla violazione delle norme ordinarie. Non è congruo dedurre ciò che il giudice ha percepito dalla parte motiva, come fa la ricorrente, sovrapponendo inammissibilmente profili di percezione e profili di omesso esame. L’accertamento di fatto del giudice di merito si sottrae al controllo di legittimità: il ricorso per revocazione è inammissibile, con assorbimento del secondo motivo.

Quanto al ricorso principale, il primo motivo è inammissibile: ove il giudice dichiari l’inammissibilità di una domanda e ne esamini comunque il merito, la parte deve censurare solo la statuizione in rito. Il secondo è infondato per assenza di contraddittorietà; il terzo resta assorbito. Respinti i motivi uno e due del ricorso incidentale, in quanto già esaminati, la Corte accoglie invece il terzo, rilevando l’omessa pronuncia sulla specifica domanda di rimborso IRES 2007 non veicolata per via telematica. Il quarto motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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