Inammissibile il ricorso che chiede la rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. V n. 28835 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mancanza di motivazione o omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito. Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato come strumento per rivisitare il merito della causa o riesaminare le prove già valutate dal giudice di merito. Il ricorso deve fondarsi su errori di diritto o su vizi formali della decisione impugnata. In presenza di una motivazione ben argomentata della corte territoriale, la censura che tende a riconsiderare il materiale probatorio è inammissibile.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento emesso su controllo ex art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con cui veniva accertato sinteticamente, per l’anno 2008, un reddito complessivo di euro 47.270,00 ai fini IRPEF e addizionali. L’accertamento si fondava sulla disponibilità, da parte della contribuente — che per l’anno in questione aveva dichiarato di non aver percepito redditi — di due autovetture.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente. La Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva invece l’appello, annullando l’atto impugnato e compensando le spese. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per la loro stretta connessione, e li dichiara entrambi inammissibili. Il primo motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c., sostenendo che la contribuente non avesse dimostrato l’effettiva esistenza delle disponibilità necessarie per l’acquisto e il mantenimento dei beni.

Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c., per non essersi la C.T.R. pronunciata sulla parte dell’accertamento relativa alle spese di mantenimento delle autovetture, non contestate nell’appello.

La Corte rileva che l’Ufficio censura esclusivamente la valutazione in fatto operata dal giudice regionale sulla giustificazione delle spese sostenute per l’acquisto di un’autovettura e per il possesso di altra vettura. Tale censura attiene essenzialmente alla valutazione del materiale probatorio, e non a una violazione di legge sostanziale o processuale, a un vizio di motivazione o a un omesso esame di un fatto decisivo.

Il principio applicato è consolidato: il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto un’apparente deduzione di vizi, mira a una rivalutazione dei fatti. In presenza di motivazioni ben argomentate della corte territoriale, il ricorso che tenta di rivisitare il merito è inammissibile, come affermato dalle citate Cass. 20 settembre 2024, n. 25344 e Cass. 27 febbraio 2024, n. 5146.

Nel caso concreto, la Corte territoriale, esaminata la documentazione, ha legittimamente ritenuto che la contribuente avesse giustificato il possesso delle autovetture, avendo contratto un finanziamento per l’acquisto e utilizzato assegni derivanti dalla cessione a terzi di altra autovettura. Quanto alle spese di mantenimento, la valutazione della C.T.R. è comprensiva di tutto quanto contestato dall’Ufficio con l’avviso. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nulla per le spese essendo la contribuente rimasta intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *