Fondo di garanzia PMI non è coobbligato solidale del debitore fallito (Cass. civ. Sez. I n. 29599 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto finanziatore non è coobbligato solidale del debitore principale fallito, poiché la garanzia non copre l’obbligazione di quest’ultimo ma il credito della banca. Egli è surrogato legale ex art. 1203 cod. civ. nei diritti del creditore per le somme pagate. Non trova pertanto applicazione l’art. 61, comma 2, l. fall., che subordina il regresso tra coobbligati falliti al soddisfacimento integrale del creditore. È priva di incidenza la circostanza che il soggetto finanziatore non sia stato soddisfatto in misura pari all’intero debito del fallito.
Il Fatto
Il giudice delegato al fallimento di una società non ammetteva al passivo il credito vantato dall’agente della riscossione, per conto dell’ente gestore del Fondo di garanzia, pari alla somma iscritta a ruolo in conseguenza del pagamento effettuato a seguito dell’escussione della garanzia. L’importo era già stato insinuato per l’intero dalla banca finanziatrice. Il Tribunale di Busto Arsizio rigettava l’opposizione proposta dall’agente della riscossione.
Il giudice del merito riteneva che l’ammissione richiesta avrebbe condotto a una ingiustificata duplicazione del credito, non potendosi ipotizzare una surrogazione parziale dell’agente rispetto ai crediti già insinuati dalla banca, dato che il Fondo aveva estinto solo parte del credito azionato e regolarmente insinuato al passivo. Avverso tale decreto l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 d. lgs. 123/1998, dell’art. 1203 cod. civ., degli artt. 61 e 62 l. fall. e dell’art. 24, comma 33, l. 449/1997. Il credito azionato dall’agente non è un duplicato di quello della banca, ma ha natura autonoma e sorge al momento dell’escussione della garanzia, che estingue il credito della finanziaria; ove questa non riduca il credito ammesso, spetta alla curatela rettificare lo stato passivo.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 2, comma 100, l. 662/1996 ha previsto il finanziamento pubblico di un Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale «allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese». Il decreto ministeriale del 20 giugno 2005 qualifica la garanzia come diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, prestata nella misura variabile tra il 60% e l’80% di ciascuna operazione, con rivalsa del Fondo sulle PMI inadempienti ai sensi dell’art. 1203 cod. civ. e recupero mediante procedura esattoriale ex art. 9, comma 5, d. lgs. 123/1998.
Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. 261/2022; Cass. 3025/2021), il Collegio ribadisce che la garanzia è concessa in misura percentuale rispetto all’importo complessivamente finanziato dalla banca e non alle PMI, rispetto alle quali il Fondo non assume la posizione di coobbligato solidale ex artt. 1292 e ss. cod. civ.; il privilegio dell’art. 9, comma 5, d. lgs. 123/1998 assiste anche il credito del gestore che abbia subito l’escussione.
L’elemento caratterizzante sta nella natura pubblicistica della garanzia e nel suo oggetto, che non è l’adempimento di un’obbligazione altrui ma il credito della banca e il suo recupero, con conseguente estraneità del Fondo al rapporto tra banca creditrice e PMI debitrice. Il gestore non ha garantito il fallito, ma il soggetto finanziatore; non può quindi applicarsi l’art. 61, comma 2, l. fall., e il principio invocato nel decreto (Cass. 3216/2012) è un fuor d’opera. Nessun limite si pone all’esercizio della surroga legale, né rileva il soddisfacimento parziale del creditore originario (Cass. 6708/2021). Il secondo motivo resta assorbito. Il provvedimento è cassato con rinvio.
Nota della Redazione
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