Notifica appello a mezzo posta: prova del perfezionamento solo con C.A.D. (Cass. civ. Sez. V n. 10268 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. Non è sufficiente, a tal fine, la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa. L’art. 8 della legge n. 890 del 1982 va letto in senso costituzionalmente orientato, in riferimento agli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. Ne consegue la nullità del giudizio di appello celebrato nella contumacia del contribuente, per essere rimasta indimostrata la regolarità della notificazione del ricorso in appello.

Il Fatto

Il contribuente, titolare di un esercizio commerciale di ridotte dimensioni, riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 ai fini di IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, IRAP, IVA e contributi previdenziali. L’Ufficio aveva rideterminato i ricavi con metodo analitico-induttivo, richiamando l’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973.

La CTP adita accolse il ricorso. L’Ufficio propose appello e la CTR della Campania, nella contumacia del contribuente, riformò la decisione. Il contribuente, venuto a conoscenza del giudizio solo attraverso una successiva intimazione di pagamento, dedusse di non aver mai ricevuto la notificazione del ricorso in appello e impugnò la sentenza di secondo grado per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava, con il primo motivo, la nullità del giudizio di appello per error in procedendo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La notificazione a mezzo posta risultava eseguita con immissione dell’avviso e spedizione di una raccomandata informativa, ma non era provato l’esito della comunicazione di avvenuto deposito.

La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10012 del 15/04/2021: in caso di consegna mancata per temporanea assenza del destinatario, il notificante deve fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. Non basta dimostrare che la raccomandata informativa sia stata spedita.

Nel caso concreto l’Agenzia, nel controricorso, si era limitata a riprodurre i documenti della notificazione e ad allegare il deposito delle prove delle notifiche e dell’invio della raccomandata, senza offrire alcuna evidenza dell’esito della C.A.D. La prova richiesta dalle Sezioni Unite restava quindi non assolta.

Alla luce di tale carenza probatoria, il primo motivo è accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è cassata con rinvio perché il giudizio di appello risulta illegittimamente celebrato nella contumacia del contribuente. Il giudice del rinvio, individuato nella Corte di giustizia di secondo grado della Campania, procederà a nuovo esame in osservanza dell’art. 291 cod. proc. civ. e, all’esito, alla regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Il principio confermato è di ordine processuale e riguarda l’onere probatorio del notificante: la spedizione non equivale al perfezionamento, perché è la ricezione della comunicazione di avvenuto deposito a garantire l’effettiva conoscibilità dell’atto e il pieno dispiegarsi del contraddittorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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