Agevolazioni sportive alle SSD: presupposti sostanziali e onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 13347 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie, chi invoca una forma di esenzione o di agevolazione deve provare, in caso di contestazione, i presupposti di fatto che la legittimano, secondo gli ordinari criteri dell’art. 2697 cod. civ. Il regime dell’art. 148 t.u.i.r. in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. Ne deriva che, in presenza di contestazione sulla natura commerciale di una società sportiva dilettantistica, è onere del contribuente dimostrare la propria natura sostanziale di ente non commerciale, non essendo sufficiente allegare lo statuto sociale e la finalità ivi recepita. Non può pertanto gravarsi l’Amministrazione finanziaria dell’onere di provare la conoscenza o la connivenza del contribuente rispetto alla frode fiscale.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate emetteva, per l’anno 2012, un avviso di accertamento con metodo induttivo, contestando la mancata dichiarazione di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e riqualificando una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata come impresa commerciale, nella forma di società in nome collettivo, per disconoscimento della qualifica di SSD ritenuta solo formale.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello, ritenendo provata l’effettività delle prestazioni e non necessario l’onere probatorio posto a carico dell’Ufficio in ordine alla connivenza con il soggetto emittente le fatture. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la società resisteva con controricorso e depositava memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e seguenti t.u.i.r., dell’art. 1, comma 1, legge n. 398/1991 e dell’art. 90, comma 18, legge n. 289/2002, per avere la CTR accolto l’appello sul presupposto che la produzione di fotografie provasse l’effettiva cessione degli spazi pubblicitari, che l’associazione fosse iscritta alla Camera di Commercio e la contabilità regolare.

La Corte ha rilevato che la censura si appunta unicamente sul profilo della riqualificazione della natura dell’attività svolta, restando non contestato l’accertamento relativo all’esistenza, ritenuta provata, delle prestazioni oggetto di rilievo. Su tale aspetto la doglianza è fondata.

La CTR, infatti, ha onerato l’Amministrazione di provare la conoscenza o la connivenza della frode in capo alla contribuente, disallineandosi rispetto ai principi enunciati più volte dalla Corte. L’art. 90, comma 1, legge n. 289/2002 estende alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche. È consolidato l’indirizzo secondo cui le agevolazioni previste per gli enti non commerciali si applicano solo a condizione che gli interessati si conformino alle clausole sulla vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto (Cass. Sez. V n. 32119 del 2018; Cass. Sez. V n. 11456 del 2010).

Quanto all’onere della prova, la Corte ha richiamato il principio per cui chi vuole far valere un’esenzione deve provarne i presupposti quando vi è contestazione (Cass. Sez. VI-V n. 23228 del 2017). La disciplina generale sui soggetti sottoposti a IRES, di cui gli artt. 143 e seguenti t.u.i.r. costituiscono deroga, si applica a tutti i redditi posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche. L’onere di provare che l’ente, pur simile a un’attività commerciale, in realtà non lo era, è pertanto a carico di chi la invoca, non essendo sufficiente allegare lo statuto sociale e la finalità ivi recepita.

In accoglimento del primo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio. Il secondo motivo, concernente la dedotta nullità della sentenza per motivazione perplessa e incomprensibile in relazione agli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546/1992, è stato dichiarato assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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