Fondo di garanzia: rileva la cessazione del rapporto, non la cessione d’azienda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34987 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso al Fondo di garanzia per il T.F.R. e le ultime mensilità di retribuzione, ai sensi dell’art. 2 legge n. 297/1982, il requisito essenziale è l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Ne consegue che è irrilevante la qualificazione giuridica della cessione d’azienda intervenuta tra il datore originario e il cessionario, poiché ciò che deve essere accertato è la continuità o meno del rapporto rispetto al quale si invoca l’intervento del Fondo. Il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore nei confronti del datore per il credito retributivo non è opponibile all’I.N.P.S., che è terzo rispetto agli accertamenti compiuti in quel processo, attesa la diversità dei fatti costitutivi tra obbligazione retributiva e obbligazione previdenziale.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto all’accesso al Fondo di garanzia ex art. 2 legge n. 297/1982, con riferimento al T.F.R. e alle ultime tre mensilità di lavoro subordinato prestato alle dipendenze di una società, il cui rapporto era stato risolto nel 2013 e la cui datrice era stata dichiarata fallita nel 2014.

Il Tribunale aveva accolto la domanda della lavoratrice, ritenendo non adeguatamente provata la continuazione del rapporto eccepita dall’I.N.P.S.. La Corte d’appello, in riforma della decisione, ha ritenuto provata la continuità del rapporto alle dipendenze di altra società, subentrata per affitto di ramo d’azienda. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Istituto ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale accertato anche la cessione d’azienda tra le due società, oltre alla continuità del rapporto. La censura è infondata: la Corte d’appello ha pronunciato nei limiti dell’eccezione di assenza di soluzione di continuità sollevata dall’Istituto, rispetto alla quale la questione della cessione d’azienda ex art. 2112 cod. civ. si pone in rapporto di continenza.

Il secondo motivo,articolato in più censure tra loro non del tutto compatibili, è inammissibile. La valutazione dei documenti prodotti, non qualificabili come prove legali, è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Quanto alla dedotta violazione del principio di non contestazione, la censura è inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., per mancata trascrizione della specifica contestazione.

Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi. La Corte territoriale, in conformità al costante orientamento di legittimità, ha ritenuto che requisito essenziale per l’accesso al Fondo fosse l’avvenuta cessazione del rapporto, ritenuta non sussistente nel caso esaminato. Diventa quindi irrilevante la diversa questione della natura giuridica della cessione d’azienda, poiché ciò che conta è la continuità del rapporto rispetto al quale si chiede l’intervento del Fondo.

Il quarto motivo è infondato. La Corte d’appello ha accertato, con apprezzamento non sindacabile, che al momento in cui il T.F.R. è divenuto esigibile il datore era la società cessionaria. Il decreto ingiuntivo invocato ha ad oggetto una data di cessazione antecedente a quella effettiva, quando il T.F.R. non era ancora esigibile, e riguarda i fatti costitutivi dell’obbligazione retributiva, autonomi rispetto a quelli dell’obbligazione previdenziale. Esso non è quindi opponibile all’Istituto, terzo ai sensi dell’art. 2909 cod. civ. rispetto agli accertamenti compiuti nel processo tra la lavoratrice e la datrice originaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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