Omessa distrazione spese correggibile con errore materiale (Cass. civ. Sez. II n. 34978 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese processuali in favore del difensore, in assenza di espressa indicazione legislativa, è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. L’istanza di distrazione proposta dall’avvocato ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. costituisce un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese e può essere soddisfatta mediante il rimedio di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., in armonia con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. Il rimedio è applicabile ex art. 391-bis cod. proc. civ. anche alle pronunce della Corte di cassazione. È parimenti emendabile con la procedura di correzione l’errore contenuto nell’intestazione del provvedimento relativo all’indicazione del domicilio eletto, trattandosi di mera svista.
Il Fatto
Il Ministero della Giustizia aveva proposto ricorso iscritto al Ruolo generale n. 15550 del 2023, definito da una precedente ordinanza n. 14907 del 2025, pubblicata il 4 giugno 2025, nel senso della improcedibilità. In quella sede la Corte aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite senza disporre la richiesta distrazione in favore del difensore dei controricorrenti e indicando erroneamente, nell’epigrafe, l’indirizzo del domicilio eletto. Il difensore dei controricorrenti ha quindi chiesto la correzione del provvedimento. Il Ministero è rimasto intimato.
Con decreto presidenziale è stata fissata l’adunanza della camera di consiglio per provvedere, promuovendo d’ufficio il relativo procedimento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta la questione del rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore. In assenza di un’espressa indicazione legislativa, e sulla base di un’interpretazione orientata alle conseguenze, il rimedio individuato è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
Il fondamento della soluzione risiede nella natura dell’istanza di distrazione. Nel prevederla, l’art. 93 cod. proc. civ. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo, ex art. 1188 cod. civ., come destinatario del pagamento delle spese processuali. Si tratta, dunque, di un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese: la relativa omissione non incide sulla struttura della decisione, ma su un profilo attuativo della stessa.
Il procedimento di correzione risulta, inoltre, in armonia con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che lo richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore. Esso consente di conciliare nel modo migliore la ragionevole durata del processo con il rispetto del principio del contraddittorio, garantendo con maggiore rapidità la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario a ottenere un titolo esecutivo.
Quanto all’ambito di applicazione, la Corte ribadisce che il rimedio è esperibile ex art. 391-bis cod. proc. civ. anche con riferimento alle pronunce della Corte di cassazione, richiamando la giurisprudenza espressa in materia dalle Sezioni Unite n. 16037 del 2010 e dalle Sez. n. 12437 del 2017 e n. 5082 del 2024. Parimenti emendabile con la procedura di correzione è l’errore contenuto nell’intestazione del provvedimento in ordine all’indicazione del domicilio eletto, trattandosi di mera svista.
In applicazione di tali principi, l’istanza di correzione è dichiarata ammissibile e accolta, poiché nel controricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore e dagli atti risultava l’errore nell’indicazione del domicilio. La Corte dispone pertanto le corrispondenti correzioni all’ordinanza n. 14907 del 2025 e ordina che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento da correggere.
Nota della Redazione
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