Accesso agli atti del fascicolo sinistro nei limiti di possesso dell’assicuratore (Cass. civ. Sez. III n. 13608 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione del danno, previsto dall’art. 146 cod. ass. e attuato dall’art. 2 d.m. n. 191/2008, ha ad oggetto esclusivamente gli atti già in possesso dell’impresa assicuratrice e contenuti nel fascicolo di sinistro, purché riferibili alla parte istante. L’assicuratore non è pertanto obbligato nè ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici, nè ad acquisire documentazione presso soggetti terzi. Gli obblighi di assistenza informativa e tecnica dell’art. 9 d.p.r. n. 254/2006 operano soltanto nell’ambito dello speciale regime di indennizzo diretto e non possono essere estesi, in linea generale, all’actio ad exhibendum del danneggiato.

Il Fatto

Il danneggiato, a seguito di un sinistro stradale, conveniva in giudizio la compagnia assicurativa per ottenere la consegna della denuncia di sinistro della controparte e delle dichiarazioni testimoniali. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, ordinando all’assicuratore la trasmissione dei documenti ai sensi dell’art. 146 cod. ass., con condanna a pena pecuniaria per ogni giorno di ritardo.

La compagnia impugnava la decisione, sostenendo di aver già esibito quanto in suo possesso e di non essere tenuta a procurarsi la denuncia della controparte, assicurata presso altra compagnia. Il Tribunale di Taranto accoglieva il gravame e rigettava le domande attoree. Avverso tale pronuncia il danneggiato proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la contraddittorietà della motivazione, richiamando l’obbligo di istruttoria dell’assicuratore e invocando gli obblighi di assistenza informativa e tecnica. La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo: l’art. 146, comma primo, cod. ass. riconosce al contraente e al danneggiato il diritto di accesso agli atti dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

L’art. 2 d.m. n. 191/2008 estende l’accessibilità all’intero fascicolo di sinistro, elencando le tipologie di atti accessibili, ma subordina l’esercizio del diritto ai soli documenti contenuti nel fascicolo e riferibili alla parte istante. Da qui la distinzione posta dal Collegio.

Diversa è la disciplina dell’art. 9 d.p.r. n. 254/2006, che nell’ambito del regime di indennizzo diretto delinea in capo alla compagnia che gestisce il sinistro obblighi ampi di assistenza informativa e tecnica, sì da farne un vero consulente del danneggiato. Tali obblighi, però, valgono soltanto nella speciale procedura di cui all’art. 149 cod. ass. e non sono estendibili alla generalità dei casi.

Ne deriva il principio per cui il diritto di accesso non grava l’assicuratore dell’obbligo di eseguire nuove perizie né di acquisire documentazione presso terzi. Il motivo è ulteriormente inammissibile, poiché il ricorrente invoca la disciplina dell’indennizzo diretto senza indicare dove e quando l’abbia prospettata nei gradi precedenti, in violazione dell’art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. La tutela del danneggiato resta affidata al reclamo all’Istituto di vigilanza, ai sensi dell’art. 6 d.m. n. 191/2008, ovvero alla contestazione del diniego di indennizzo in sede di merito.

Il secondo motivo, fondato sulla Convenzione Card e sugli obblighi di correttezza e buona fede, è dichiarato inammissibile: l’evocazione della Convenzione presuppone la gestione del sinistro in regime di indennizzo diretto, mai menzionato nella sentenza impugnata, e la Convenzione stessa è un negozio di diritto privato che non può essere fonte del vizio di violazione di legge. Il terzo motivo, relativo al governo delle spese, è parimenti inammissibile, poiché il giudice d’appello ha liquidato le spese secondo il principio di soccombenza, in conformità all’esito complessivo della lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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