Prova del versamento contributivo al Fondo di garanzia dei soci di cooperativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11055 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Fondo di garanzia gestito dall’INPS è tenuto a corrispondere ai soci lavoratori di cooperative in stato di insolvenza il trattamento di fine rapporto anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore della legge n. 196 del 1997, art. 24, ma solo a condizione che i contributi previdenziali relativi a quel periodo siano stati effettivamente versati. L’obbligo del Fondo deriva dai versamenti contributivi compiuti prima della legge. Il pagamento dei contributi integra un fatto costitutivo della pretesa previdenziale e, come tale, deve essere provato dal creditore, che è il socio lavoratore richiedente. Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola dell’art. 2697 cod. civ. quando la fattispecie consenta di distinguere con certezza fatti costitutivi ed eccezioni. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile in Cassazione solo se il giudice ha addossato l’onere a una parte diversa da quella corretta.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto la condanna del Fondo di garanzia dell’INPS al pagamento del trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze di una società cooperativa dichiarata fallita, chiedendo che la copertura riguardasse anche la quota maturata prima del luglio 1997.
La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la decisione di primo grado e accolto la domanda solo in misura ridotta. Il giudice di merito aveva ritenuto dimostrata la qualità di socio della cooperativa, ma non il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro. Su questo punto il socio non aveva contrastato le allegazioni dell’INPS. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, che censura la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 24 legge n. 196/1997 in tema di ripartizione dell’onere della prova. Il ricorrente sosteneva che l’onere di dimostrare il versamento dei contributi non potesse gravare su di lui.
Richiamando la propria precedente pronuncia Cass. n. 37246 del 2022, la Corte ricostruisce la disciplina del Fondo di garanzia per i soci lavoratori di cooperative. L’art. 24 legge n. 196/1997 ha equiparato i soci ai lavoratori subordinati quanto all’assicurazione contro la disoccupazione, alle indennità di mobilità e alla tutela previdenziale dei crediti di lavoro e di TFR. Le tutele operano anche per il passato, come conferma il tenore letterale della norma transitoria, applicabile pure ai giudizi pendenti.
La Corte precisa però che l’estensione retroattiva presuppone il pagamento dei contributi per il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge. L’obbligo del Fondo, per il periodo pregresso, deriva dai versamenti effettuati prima della legge: se la cooperativa non ha versato, la copertura non opera. Rilevano il dato letterale della norma e la finalità dell’intervento, che salvaguarda il credito nei limiti in cui l’autonomia contrattuale lo abbia reso operativo.
Quanto alla distribuzione dell’onere probatorio, la Corte ribadisce che incombe sul creditore la prova dei fatti costitutivi della pretesa previdenziale, tra i quali rientra il pagamento dei contributi per il periodo anteriore alla legge n. 196 del 1997. Il principio di vicinanza della prova non può derogare alla regola dell’art. 2697 cod. civ., perché opera solo quando le disposizioni non offrano indicazioni univoche per distinguere fatti costitutivi ed eccezioni: ipotesi che non ricorre nel caso esaminato. L’interessato può comunque acquisire la documentazione necessaria mediante gli strumenti di accesso agli atti.
Il motivo è quindi respinto nel merito e dichiarato inammissibile sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., censurabile solo se l’onere sia stato attribuito a una parte diversa da quella corretta. Anche gli altri motivi, relativi alla regolazione delle spese, sono dichiarati inammissibili. Il ricorso è rigettato, con esonero dalle spese per l’allegazione della dichiarazione reddituale.
Nota della Redazione
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