Assegno di separazione e trust: conta la disponibilità effettiva, non la segregazione formale (Cass. 18549/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 18549 dell’8 giugno 2026 (R.G.N. 16043/2025) — Presidente Alberto Giusti, Relatore Rita Elvira A. Russo.
Il principio di diritto
In tema di assegno di separazione — ancorato, a differenza dell’assegno di divorzio, al parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio — la capacità contributiva del coniuge va valutata sulla condizione economica effettiva e non su quella formale. Il principio di segregazione patrimoniale proprio del trust non opera quando, in concreto, il disponente, pur avendo dismesso la carica di trustee, conservi il controllo sostanziale del fondo e ne abbia la disponibilità, potendo orientare le decisioni del trustee e beneficiarne, anche in forza della clausola che destina le risorse, ove necessario, allo stesso disponente. Tale accertamento costituisce un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità; sono inammissibili le censure che sollecitano una rivalutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. o deducono l’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.
Il fatto
Nel giudizio di separazione, il Tribunale poneva a carico del marito il mantenimento dei tre figli (800 euro mensili ciascuno, comprese le figlie maggiorenni non autosufficienti), le spese straordinarie non coperte da un trust istituito dal marito, un assegno per la moglie di 2.000 euro mensili e le utenze e spese condominiali della casa coniugale. Il marito — disponente e già trustee fino al 2020 di un trust cui aveva destinato un ingente patrimonio immobiliare e mobiliare — appellava lamentando la sopravvalutazione della propria capacità economica, sul rilievo che i beni del trust non gli farebbero più capo, e la sottostima dei redditi della moglie, che percepirebbe utili dalla società titolare di un ristorante. La Corte d’appello di Roma respingeva il gravame. Il marito ricorreva per cassazione con quattro motivi, incentrati sul travisamento delle prove relative agli utili societari della moglie (percepiti e accantonati a riserva), sull’omesso esame del valore della partecipazione e sulla confusione tra patrimonio del trust e patrimonio personale, con violazione del principio di segregazione.
La motivazione
I quattro motivi, esaminati congiuntamente, sono inammissibili perché sollecitano una revisione del giudizio di fatto. La valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c., e la censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è ammessa a fronte di una doppia conforme. Nel merito, la Corte d’appello non aveva omesso di valutare la partecipazione societaria della moglie, ma l’aveva ritenuta inidonea ad assicurarle un reddito certo e stabile, non detenendo ella la maggioranza né potendo orientare la distribuzione degli utili accantonati a riserva. Quanto al marito, pur senza negare il principio di separatezza del trust, la Corte territoriale aveva accertato in fatto che tale separatezza in concreto non opera: dismessa la carica di trustee, egli resta il principale referente della società trustee, ne orienta le decisioni e ne beneficia, disponendo di beni di rilevante consistenza (oltre trenta appartamenti e liquidità). Elementi sintomatici, l’accordo in base al quale il marito avrebbe fatto attribuire alla moglie diritti sulla casa e la clausola istitutiva che destina le risorse, ove necessario, anche al disponente. Ne discende l’inammissibilità del ricorso.
Implicazioni pratiche
Nella determinazione degli assegni in sede di separazione rileva la ricchezza effettivamente disponibile, non lo schermo formale. Chi ha conferito beni in trust conservandone il controllo sostanziale non può opporre la segregazione patrimoniale per sottrarli al computo della capacità contributiva: la difesa dovrà dimostrare l’effettiva estraneità alla gestione del fondo, mentre l’altra parte potrà valorizzare indici sintomatici quali i rapporti con il trustee, le clausole a favore del disponente e gli atti dispositivi. Sul piano processuale, l’accertamento della disponibilità effettiva è insindacabile in cassazione se congruamente motivato: il ricorso non può trasformarsi in una terza valutazione del merito, tanto più in presenza di doppia conforme.
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