L’indennità di accompagnamento non è reddito per l’assegno di mantenimento (App. Messina 2 aprile 2026)
Corte d’appello di Messina, Prima sezione civile, ordinanza del 2 aprile 2026 (R.G. n. 510/2025) – Presidente Massimo Gullino, Relatrice Marisa Salvo; decisione del 31 marzo 2026.
Il principio
L’indennità di accompagnamento destinata alle figlie invalide non costituisce reddito del coniuge che se ne prende cura e non può essere computata tra le risorse economiche rilevanti ai fini dell’assegno di mantenimento. La prestazione assistenziale serve a compensare i maggiori costi prodotti dalla disabilità e attua i doveri costituzionali di solidarietà.
La capacità lavorativa del coniuge richiedente deve essere valutata in concreto, considerando età, salute, formazione, distanza dal mercato del lavoro e impegni di cura. Essa può incidere sulla misura dell’assegno anche quando non elimina il diritto al mantenimento.
La vicenda
Nel giudizio di separazione il Tribunale aveva assegnato alla moglie la casa familiare, fissato in 600 euro il contributo per le figlie e in 400 euro l’assegno provvisorio per la coniuge. La donna reclamava la misura dell’assegno, richiamando il forte divario reddituale, la rata del mutuo e l’assistenza prestata alle due figlie affette da grave disabilità.
Il marito chiedeva in via incidentale la divisione materiale dell’abitazione, l’assegnazione di una porzione e la revoca del mantenimento.
La decisione
La Corte ha qualificato il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. come un vero gravame, diretto al riesame della situazione già sottoposta al giudice di primo grado. Le sopravvenienze devono invece essere fatte valere davanti a quel giudice mediante revoca o modifica dei provvedimenti.
Accertato l’elevato divario economico, la Corte ha aumentato l’assegno da 400 a 550 euro mensili. La metà della rata del mutuo riduceva quasi interamente la somma disponibile alla moglie. La sua residua capacità di svolgere attività limitate e compatibili con gli impegni familiari incideva sul quantum, ma non eliminava il diritto.
È stato respinto il reclamo incidentale. La divisione dell’immobile non rientra nella competenza del giudice della famiglia; l’assegnazione parziale richiede assenza di forte conflittualità, utilità concreta per la prole e prova dell’autonomia o agevole frazionabilità dell’unità. Tali condizioni non ricorrevano. Il giudice non può inoltre modificare unilateralmente il rapporto contrattuale con la banca imponendo a uno solo dei coniugi l’intera rata del mutuo.
Ricadute operative
- Le provvidenze assistenziali legate alla disabilità non sono redditi liberamente disponibili.
- Il mutuo sulla casa familiare incide sulle effettive risorse del coniuge assegnatario.
- La potenzialità lavorativa deve essere concreta e non meramente ipotetica.
- L’assegnazione parziale della casa è funzionale all’interesse dei figli, non al riequilibrio patrimoniale tra i coniugi.
Provvedimento integrale: Corte d’appello di Messina, ordinanza del 2 aprile 2026.