Smartphone e radiofrequenze: il consumatore va informato dei rischi; la lesione dell’autodeterminazione è risarcibile e ammette tutela inibitoria (Cass. 24015/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 24015/2026, data di pubblicazione 24 luglio 2026 (R.G.N. 1922/2025) – Presidente Luigi Alessandro Scarano, Relatore Marilena Gorgoni.
Il principio di diritto
Il principio di precauzione, pur non costituendo autonoma fonte di obblighi direttamente vincolanti nei rapporti tra privati, opera quale criterio di integrazione e qualificazione del contenuto degli obblighi informativi e di sicurezza gravanti sul produttore, sicché un prodotto conforme agli standard tecnici può risultare ugualmente difettoso ove privo delle avvertenze necessarie a governare rischi non immediatamente percepibili dal consumatore. La lesione del diritto all’autodeterminazione del consumatore, quale bene giuridico autonomo, può dar luogo a un danno risarcibile per la sola compromissione della possibilità di compiere scelte di consumo consapevoli, indipendentemente dal verificarsi di un danno alla salute; e la relativa tutela non si esaurisce sul piano risarcitorio, dovendo il giudice verificare l’esperibilità di rimedi preventivi e inibitori.
Il fatto
Una consumatrice, dopo aver appreso da una ricerca scientifica di una possibile correlazione tra l’esposizione prolungata alle radiofrequenze dei telefoni cellulari e il rischio di patologie tumorali, citava in giudizio il produttore-distributore del proprio smartphone, lamentando l’omessa informazione su tali rischi e sulle cautele idonee a ridurli (uso prolungato, impiego in prossimità di minori, uso notturno a contatto con il corpo), con conseguente lesione del diritto a compiere una scelta di consumo consapevole. Invocava l’inadempimento ex art. 1218 c.c., la violazione del principio di precauzione ex art. 191 TFUE e degli obblighi di sicurezza ex art. 104 Cod. Cons.
Il Tribunale di Bologna e la Corte d’Appello di Bologna rigettavano la domanda, ritenendo il principio di precauzione confinato alla sfera pubblicistica e non risarcibile il “mero timore” di un pericolo, in assenza di prova del nesso causale tra radiofrequenze e patologie. La consumatrice ricorreva per cassazione con nove motivi.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso nei termini di motivazione, censurando la sentenza sotto più profili. Quanto al principio di precauzione, la Corte d’appello ha errato non nel negarne l’immediata applicabilità tra privati, ma nell’omettere di verificare se le norme interne precettive in materia di sicurezza dei prodotti, di diligenza professionale e di buona fede impongano al produttore obblighi informativi idonei a governare il rischio: il principio di precauzione integra e qualifica il contenuto di tali obblighi. La conformità agli standard tecnici e la marcatura CE individuano una soglia minima di sicurezza, ma non esauriscono gli obblighi del produttore; un prodotto conforme può essere difettoso ove privo delle avvertenze necessarie a rendere percepibili rischi non immediati (Cass. n. 3692/2018; n. 33984/2024).
Quanto alla risarcibilità, è erroneo l’argomento fondato sul “mero timore”. Non è risarcibile il timore astratto, ma è risarcibile il turbamento psichico concretamente provato (Sez. U. n. 2515/2002, caso Seveso) e, in modo distinto e decisivo, la lesione del processo decisionale che governa le scelte di consumo: il diritto all’autodeterminazione è un bene giuridico autonomo, la cui compromissione rileva indipendentemente dal verificarsi di un danno alla salute. La prova può fondarsi su presunzioni e sull’elevata probabilità logica che, in presenza di un’informazione completa, la consumatrice avrebbe modulato diversamente l’uso del dispositivo (cfr., in tema di sigarette “light”, Sez. U. n. 794/2009).
Su un piano ancora più decisivo, anche a voler escludere il risarcimento in concreto, non poteva negarsi ogni forma di tutela. La responsabilità civile, nei settori incidenti sulla salute e caratterizzati da asimmetria informativa, svolge anche una funzione preventiva e di governo del rischio; il diritto alla salute, diritto assoluto della personalità, impone strumenti di protezione anticipata. In forza del principio iura novit curia, il giudice avrebbe dovuto verificare l’esperibilità di rimedi inibitori: la condanna del produttore a un facere specifico (integrazione o correzione delle avvertenze, avvisi digitali reiterati durante l’uso, fornitura di accessori per un impiego più sicuro).
Esito: la Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
La pronuncia rafforza la tutela del consumatore su tre fronti. La conformità di un prodotto agli standard tecnici non esclude il difetto quando mancano avvertenze adeguate a rendere gestibili rischi non immediatamente percepibili: il principio di precauzione integra gli obblighi informativi del produttore anche nei rapporti privati. La perdita della possibilità di compiere una scelta di consumo consapevole – lesione del diritto all’autodeterminazione – è un danno autonomo, risarcibile a prescindere dalla prova di un danno alla salute e dimostrabile per presunzioni. Infine, la tutela non è solo risarcitoria: il giudice deve valutare rimedi inibitori (avvertenze integrative, avvisi periodici, accessori) volti a neutralizzare il rischio.
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