Controllo spese elettorali, obblighi del Comune nel rendiconto (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 86 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nelle campagne elettorali dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012. L’obbligo di presentare il consuntivo delle spese e delle relative fonti di finanziamento grava sui rappresentanti o responsabili delle formazioni politiche e va assolto entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, secondo l’art. 12, comma 1, legge n. 515/1993. L’obbligo sussiste anche quando la formazione non abbia sostenuto alcuna spesa. Restano escluse dal rendiconto al Collegio regionale le spese dei singoli candidati, soggette alla rendicontazione davanti al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello ex art. 14 legge n. 515/1993. Il Comune è chiamato a collaborare fornendo i dati necessari all’esercizio del controllo.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per la Calabria opera in vista delle elezioni amministrative 2025. Tra i Comuni della Regione con popolazione superiore a 30.000 abitanti rientra il Comune di Rende, per il quale si rende necessario attivare la verifica sui rendiconti delle formazioni politiche.

Per poter esercitare il controllo, il Collegio ha ritenuto di dover acquisire dal Comune una serie di informazioni relative alla consultazione elettorale e alle liste partecipanti. La questione attiene dunque ai presupposti istruttori del controllo, non a una decisione su un rendiconto già depositato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 100, comma 2, Cost. e la disciplina della legge n. 515/1993, integrata dalla legge n. 96/2012 e dal d.l. n. 149/2013 convertito con legge n. 13/2014. Da tale assetto deriva in capo alle Sezioni regionali il potere-dovere di verificare la conformità alla legge delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, tramite apposito Collegio.

Per assolvere a questo compito il Collegio invita il Comune di Rende a comunicare il numero degli iscritti alle liste elettorali alla data delle elezioni, la data di convocazione dei comizi, l’elenco dei partiti, movimenti e liste partecipanti con i relativi candidati e recapiti, nonché la data di insediamento del nuovo Consiglio comunale. Si tratta di dati funzionali a individuare i soggetti obbligati e a verificare il rispetto dei termini.

Il Collegio precisa poi la portata dell’obbligo di rendicontazione. Esso riguarda esclusivamente le spese sostenute in nome e per conto del partito, lista o movimento, restando escluse quelle dei singoli candidati alla carica di Sindaco o di Consigliere, per le quali opera la rendicontazione davanti al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello. I rendiconti devono essere sottoscritti da una persona fisica che rappresenti la formazione, indicare analiticamente le fonti di finanziamento e le spese, ed essere corredati della documentazione giustificativa, raggruppata e temporalmente congrua rispetto allo svolgimento delle elezioni.

Il Collegio richiama infine l’apparato sanzionatorio: la sanzione da 50.000 a 500.000 euro per il mancato deposito dei rendiconti, quella da 5.164,57 a 51.645,69 euro per la mancata indicazione delle fonti di finanziamento e quella, non inferiore alla metà né superiore al triplo dell’eccedenza, per il superamento del limite massimo di spesa. Il Sindaco è quindi invitato a notificare la deliberazione ai rappresentanti delle formazioni e a confermare alla Sezione l’avvenuto adempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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