Controllo successivo Corte dei conti richiede contrasto reale in diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 28 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 presuppone un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile dell’amministrazione, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione di dare comunque seguito all’atto sotto la propria responsabilità. La mera tardività dell’invio del provvedimento al controllo preventivo, che abbia impedito alla Ragioneria di espletarlo, integra una questione procedurale di tempistiche di invio e non un contrasto interpretativo sulla legittimità dell’atto. In tale ipotesi difettano i presupposti di legge per l’attivazione della funzione di controllo della magistratura contabile, che non può esercitare un sindacato sull’atto nella sua interezza.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, il contratto stipulato da un istituto comprensivo della provincia per l’assunzione a tempo indeterminato di una docente. L’atto era stato restituito privo del visto perché inviato al controllo preventivo non contestualmente alla sua adozione, come prescrive l’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011, ma alcuni mesi dopo, quando aveva già prodotto i suoi effetti.
Il dirigente scolastico ha chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10. La questione è stata deferita alla valutazione collegiale insieme ad altri settantasette provvedimenti analoghi, tutti accomunati dalla stessa criticità. L’Ufficio di controllo ha chiesto il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma anzitutto la propria competenza, rilevando che la problematica è territorialmente circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia. Nel merito, condivide gli assunti dell’Ufficio di controllo e ricostruisce la struttura della procedura.
L’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 presuppone, sotto il profilo sostanziale, l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo e il dirigente responsabile, che si traduca nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. Solo in tal caso l’atto è eseguito nonostante le osservazioni impeditive, con assunzione di responsabilità del dirigente. La Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà di non conformarvisi, quale garante della corretta gestione del bilancio dello Stato, secondo il principio affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/Contr/2012.
Restano perciò irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfociano in un reale contrasto interpretativo, e non può attivarsi il controllo successivo qualora il dirigente non abbia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità.
La Sezione dichiara inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria: si trattava di casi di termini stabiliti a pena di decadenza o di plurime illegittimità che si aggiungevano al ritardo, con atti comunque scrutinati nel merito. Nella fattispecie non emerge alcun contrasto su questioni giuridiche, ma solo una problematica procedurale di tempistiche di invio, il cui ritardo la Ragioneria ha ritenuto ostativo al proprio controllo. Il caso esula quindi dal perimetro applicativo dell’art. 10.
In conclusione, il Collegio dichiara il non luogo a provvedere per carenza dei presupposti di legge, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.