Danno erariale da utenze di immobile occupato abusivamente e responsabilità di sindaci (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 91 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento, da parte dell’ente locale, dei consumi di energia elettrica e di acqua di un immobile comunale occupato sine titulo integra danno erariale risarcibile. Risponde a titolo di dolo eventuale il sindaco che, pur conoscendo la situazione, non adotti alcuna iniziativa idonea a rimuoverla, nonché il responsabile dell’area economico-finanziaria che assuma le determinazioni di liquidazione senza la minima verifica istruttoria. Il difetto di controlli sui pagamenti e l’inerzia rispetto agli atti di indirizzo integrano condotta antigiuridica e nesso causale con il pregiudizio. La prescrizione quinquennale decorre dal singolo pagamento indebito ed è interrotta dall’invito a dedurre.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio due sindaci succedutisi nella carica e due responsabili dell’area economico-finanziaria di un ente locale, chiedendone la condanna solidale al risarcimento di euro 192.994,34. Il danno derivava dal pagamento, con oneri a carico del bilancio comunale, dei consumi di energia elettrica e acqua potabile di un immobile occupato abusivamente, con utenze intestate all’ente.

L’addebito era formulato in via principale a titolo di dolo e in via subordinata di colpa grave. I sindaci erano accusati di non aver assunto iniziative per risolvere una questione annosa e nota; i funzionari di aver adottato gli atti di pagamento omettendo ogni controllo. Si costituivano tre convenuti; il quarto, citato ritualmente, restava contumace.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per omesso esame delle deduzioni difensive. La motivazione sintetica è consentita, potendo la valutazione del procuratore essere anche implicita, secondo il principio delle Sezioni Riunite n. 7/QM del 1998. Respinge pure la richiesta di trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art. 83, comma 3, c.g.c., di stretta interpretazione: mancavano “fatti nuovi” e alcuno dei soggetti indicati era destinatario di archiviazione.

Sul merito, è incontestato il rapporto di servizio. La Corte esamina la condotta omissiva dei sindaci. Non basta l’adozione di un atto di indirizzo se poi ne resta inadempiuto il contenuto: la delibera di Giunta che imponeva il recupero coattivo degli immobili entro una scadenza fissata è rimasta lettera morta. Manca in atti qualsiasi convocazione per chiarimenti o messa in mora dei responsabili, pur essendo previsto il potere di revoca dell’incarico ex art. 109 del Tuel in caso di inosservanza delle direttive.

Tale inerzia è equivalente, sul piano degli effetti, al non aver mai posto in essere l’atto. La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui il compito del sindaco di sovrintendere agli uffici concerne la verifica dell’osservanza degli indirizzi impartiti ai dirigenti (Sez. III Centrale n. 828 del 2012). Analoga conclusione vale per il sindaco di più recente insediamento, che non predispose alcun atto di indirizzo su una criticità a lui nota.

Quanto ai funzionari, le determinazioni di liquidazione erano cumulative e non indicavano direttamente l’utenza dell’immobile, ma nel contesto era esigibile un minimo di attività istruttoria per individuare il contatore oggetto di allacci abusivi e il quantum da defalcare. L’asserita ignoranza è inverosimile: la vicenda era conclamata e di pubblico dominio, come emerge dalle dichiarazioni rese in sede penale e dalla nota del responsabile dell’area tecnica.

La Corte configura dunque un addebito a titolo di dolo eventuale: i convenuti accettarono il rischio di cagionare il pregiudizio. Il danno è liquidato nel minore importo di euro 65.769,67 per i due primi convenuti, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1282 c.c., e in distinte somme per gli altri, con il vincolo della solidarietà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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