Fornitore stabile di droga partecipa all’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (Cass. pen. Sez. III n. 2816 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 è configurabile anche nel vincolo durevole che lega il fornitore di stupefacente agli acquirenti che, in via continuativa, ricevono la droga per immetterla al consumo. La diversità di scopo personale e di utile perseguito dai singoli partecipi non è ostativa al fine comune di sviluppare il commercio degli stupefacenti, né lo è il contrasto degli interessi economici. Colui che opera come fornitore stabilmente disponibile a cedere le sostanze assume una funzione continuativa che trascende il significato negoziale delle singole operazioni. In tema di misure cautelari, i gravi indizi di colpevolezza non richiedono i criteri di precisione e concordanza di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sull’responsabilità dell’indagato, e il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica della logicità interna del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per plurimi episodi di cessione di cocaina contestati quali reati-fine. Il Tribunale del riesame di Messina confermava l’ordinanza del G.I.P. che aveva applicato la misura, ravvisando nel ricorrente un fornitore del sodalizio dedito al narcotraffico.

La difesa proponeva distinti ricorsi per cassazione, deducendo l’estraneità del ricorrente agli utili dell’associazione, il disinteresse dei sodali rispetto alle sue perdite economiche, la sporadicità dei contatti e l’assenza dell’affectio societatis, oltre alla mancanza di esigenze cautelari per essersi dedicato a stabile attività lavorativa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra la nozione di gravi indizi di colpevolezza e quella richiesta per il giudizio di colpevolezza finale. Ai fini cautelari è sufficiente l’emersione di elementi probatori idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità, sicché l’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2, che esige precisione e concordanza.

Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, il controllo di logicità resta interno al provvedimento impugnato, non essendo consentita una nuova valutazione degli elementi fattuali né delle caratteristiche soggettive dell’indagato. Il giudice di legittimità verifica solo l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti.

Sul merito del delitto associativo, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il vincolo durevole tra fornitore e acquirenti configura l’associazione anche quando i singoli partecipi perseguano scopi personali diversi o vantaggi economici non coincidenti. Il fornitore che sia stabilmente disponibile a cedere la sostanza assume una funzione continuativa che eccede il significato delle singole operazioni, divenendo elemento della struttura criminale.

Nel caso concreto, i giudici di merito hanno ricostruito un rapporto di fornitura costante dal settembre 2021, con pagamenti differiti rispetto alle consegne e reciproci vantaggi. La Corte esclude quindi che le censure difensive siano decisive, mirando a una diversa lettura delle fonti probatorie inammissibile in sede di legittimità.

Sulle esigenze cautelari, la Corte ricorda l’operatività della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che la mera rescissione del vincolo associativo non vale a superare. La prognosi di pericolosità si rapporta alla possibile commissione di reati espressione della medesima professionalità criminale. I ricorsi sono pertanto rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *