Calunnia assolutoria: motivazione rafforzata e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VI n. 26699 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di riforma della sentenza di condanna, il giudice d’appello è tenuto a una motivazione rafforzata, che si considera adempiuta quando tutti gli snodi argomentativi della decisione di primo grado siano stati affrontati e superati con argomenti non manifestamente illogici. Il giudizio di colpevolezza esige la certezza logica, quello assolutorio si accontenta del dubbio: gli elementi di incertezza probatoria, valutati nel loro complesso, rendono plausibile il proscioglimento. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente denuncia di vizi di motivazione, solleciti una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa al giudice di legittimità. Il controllo di legittimità resta circoscritto al travisamento per oggettivo fraintendimento o per omissione e alla manifesta illogicità del percorso argomentativo.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, riformando la condanna di primo grado pronunciata dal Tribunale di Udine, assolveva l’imputata dalle imputazioni di calunnia e falsa testimonianza con la formula “perché il fatto non sussiste”. Le si addebitava di avere accusato falsamente un terzo, prima in sede di sommarie informazioni testimoniali alla polizia giudiziaria e poi come testimone nel conseguente processo, di averle puntato un’arma nel corso di un alterco per ragioni di vicinato.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello ricorreva per cassazione, deducendo plurimi vizi di motivazione: la sentenza avrebbe trascurato le dichiarazioni rese dall’imputata alla polizia giudiziaria, non avrebbe considerato che l’arma non era interamente nera ma presentava inserti di altro colore, e non avrebbe valutato le divergenze tra il racconto dell’imputata e quello di un altro testimone, nonché la distanza tra i due al momento del gesto.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come diretto a una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa al giudice di legittimità. Il fulcro della decisione è la verifica dell’onere di motivazione rafforzata che grava sul giudice d’appello quando riformi la sentenza di condanna.
La Corte ha ritenuto tale onere adempiuto. Gli snodi argomentativi del primo grado erano stati tutti affrontati e criticati dai giudici d’appello con motivazione convincente. Il principio cardine è la distinzione tra i due giudizi: il giudizio di colpevolezza richiede la certezza logica, quello assolutorio beneficia anche del dubbio.
Su questa base, la Corte ha valorizzato gli elementi già posti a fondamento del proscioglimento: le soluzioni di continuità nei filmati prodotti dalla persona offesa, l’interesse di quest’ultima eguale e contrario a quello degli accusatori, la non perfetta sovrapponibilità dei racconti dell’imputata e del marito. Quest’ultima circostanza è stata letta in senso favorevole all’imputata: le divergenze, prive di insanabili contraddizioni nei nuclei essenziali, non si conciliano logicamente con la precostituzione concertata di un’accusa inveritiera.
Quanto alla qualificazione del gesto, la Corte ha richiamato lo stato d’animo alterato del momento, idoneo a legittimare una diversa percezione o valutazione dell’ostensione dell’arma, comunque verificatasi. Il percorso argomentativo non risulta manifestamente illogico né viziato da travisamenti, per oggettivo fraintendimento o per omissione.
L’unico rilievo di tipo logico del ricorso — l’impossibilità di un puntamento o di un’esibizione dell’arma in contemporanea verso due persone distanti tra loro — è stato giudicato infondato: nel racconto dell’imputata il gesto sarebbe stato rivolto a lei e al marito in due momenti diversi. Tutti gli altri motivi costituivano, invece, non consentita rilettura delle acquisizioni probatorie.
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Nota della Redazione
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