Terzo interessato e sequestro preventivo: no al vaglio dei presupposti cautelari (Cass. pen. Sez. III n. 9147 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso esclusivamente per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. In tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l’indagato. Ne consegue l’inammissibilità delle censure che, in sede di appello cautelare, investano il fumus del reato e la proporzionalità della misura reale.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna disponeva, con decreto, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente in relazione a un reato tributario, avente ad oggetto le quote sociali e l’intero compendio aziendale di una società. La ricorrente, quale terzo interessato, proponeva istanza di revoca o riduzione del vincolo, rigettata dal G.i.p.; l’appello cautelare veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 15/04/2024.
Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione di legge in relazione alla disciplina delle società di comodo, agli artt. 321 e 125 cod. proc. pen. e assenza di motivazione sui mancati accertamenti in ordine alla capacità reddituale dell’indagato, che aveva fornito l’originaria provvista per la costituzione e capitalizzazione della società.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia cautelare reale. Il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, includendosi in tale nozione sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a esplicitare l’itinerario logico del giudice, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e delle successive pronunce richiamate.
Su questa base il Collegio rileva che le doglianze della ricorrente si sostanziano in censure di merito sulla motivazione del Tribunale, che aveva ampiamente argomentato in ordine alla disponibilità delle quote sociali e del compendio aziendale in capo all’indagato. I rilievi sulla presunta gratuità della cessione delle quote e sull’assenza di accertamenti reddituali sono perciò inammissibili, risolvendosi in una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
Quanto al secondo profilo, la Corte dichiara manifestamente infondata la doglianza sull’erroneità in diritto della valutazione di inammissibilità operata dal Tribunale rispetto alle contestazioni sul fumus boni iuris e sulla proporzionalità. In tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l’indagato, come affermato da Sez. III n. 3034 del 2024, Sez. III n. 36347 del 2019 e Sez. VI n. 42037 del 2016.
Tale principio si applica alla fattispecie, poiché la ricorrente, terzo estraneo al reato, aveva proposto appello cautelare contestando anche i presupposti e la proporzionalità della misura. Il suo ambito di intervento restava confinato alla titolarità del bene e all’assenza di rapporti con l’indagato. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, non ravvisandosi assenza di colpa, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.