Foro del consumatore e clausola derogatoria, il convenuto non può eccepire l’incompetenza (Cass. civ. Sez. II n. 12416 del 10.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il consumatore è evocato in giudizio dinanzi al foro del consumatore, non può eccepire l’incompetenza territoriale in favore del foro convenzionale pattuito con clausola derogatoria. Vale il principio per cui è l’attore a scegliere il foro competente, avendo egli correttamente radicato la causa dinanzi al giudice inderogabilmente individuato dal d.lgs. n. 206/2005. La nullità della clausola derogatoria resta rilevante solo quando sia il consumatore, nella veste di attore, ad adire un foro diverso da quello consumeristico. Al contratto concluso dall’amministratore di condominio si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo egli come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini, persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

Il Fatto

Un architetto ha ottenuto, in accoglimento di ricorso ex art. 633 cod. proc. civ., un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di un condominio, per il pagamento di compensi professionali in forza di incarico ricevuto. Il condominio ha proposto opposizione, eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Monza, in virtù di una clausola contrattuale di competenza esclusiva.

La professionista ha resistito, rilevando di aver convenuto il condominio nel foro del consumatore. Il Tribunale di Milano ha accolto l’eccezione, dichiarato la propria incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivo e condannato l’opponente alle spese. Ha ritenuto che dovesse essere privilegiata la volontà del consumatore di optare per il foro esclusivo pattizio. Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato pacifico che al contratto concluso dall’amministratore di condominio si applica la disciplina di tutela del consumatore. L’amministratore agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini, qualificabili come consumatori. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. 3 n. 452 del 2005, Cass. Sez. 6-2 n. 10679 del 2015 e Cass. Sez. 3 n. 14410 del 2024, dando continuità a tali precedenti.

Nella specie le esigenze di consumo del condominio sono state soddisfatte mediante il contratto per cui la professionista agisce in giudizio. Il foro del consumatore individua quindi il Tribunale di Milano, poiché il condominio è sito in un comune ricompreso nel relativo circondario, mentre la clausola pattizia indicava la competenza esclusiva del Tribunale di Monza.

La Corte ritiene erronea la decisione impugnata. Richiama Cass. n. 8406 del 2022, secondo cui, quando il consumatore sia stato evocato dinanzi al “suo foro”, non può eccepire l’incompetenza e la competenza di altri fori. Vale infatti il principio per cui è l’attore che sceglie il foro competente e, nel caso di specie, ha correttamente evocato il consumatore in giudizio.

La soluzione è logicamente obbligata: diversamente opinando, il convenuto consumatore potrebbe paralizzare l’azione avversaria sostenendo sempre la competenza del giudice diverso da quello adito. La Corte distingue l’ipotesi in cui sia il consumatore, in veste di attore, ad adire un foro diverso da quello consumeristico: in tal caso la nullità della clausola derogatoria non è rilevante, perché l’iniziativa è stata assunta dal consumatore stesso, che non si è avvalso del foro a lui riferibile (cfr. Cass. n. 12981 del 2020).

In conclusione la Corte accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Milano, rimettendo le parti dinanzi a esso anche per la regolamentazione delle spese del regolamento di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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