Inammissibile il motivo di ricorso che censura l’accertamento di fatto sull’assenza di mandato (Cass. civ. Sez. 3 n. 12568 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che, pur deducendo formalmente la violazione di legge, tenda sostanzialmente a contestare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle risultanze istruttorie compiuti dal giudice di merito è inammissibile, poiché tale attività è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Il sindacato sulla motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è limitato al c.d. “minimo costituzionale” e consente di denunciare solo l’anomalia motivazionale che si sostanzi nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile per cassazione solo quando il giudice dichiari espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, giudichi sulla base di prove non introdotte dalle parti ma disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, ovvero disattenda il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista.
Il Fatto
Un socio di un’associazione agricola conveniva in giudizio l’associazione, sostenendo che un addetto, dopo averlo invitato a ripresentarsi per problematiche legate al sistema telematico, aveva lasciato inutilmente decorrere i termini per la presentazione della domanda per l’ottenimento di contributi agricoli regionali. Il socio chiedeva la condanna dell’associazione al risarcimento del danno, pari al contributo non percepito. Il tribunale accoglieva la domanda, condannando l’associazione al pagamento di una somma e la compagnia assicuratrice alla manleva. La corte d’appello, in riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda, escludendo la sussistenza di un contratto di mandato tra l’associato e l’associazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, con il quale si deduceva la violazione degli artt. 1703, 1708, 1176 e 1218 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso l’assunzione di obbligazioni da parte dell’associazione in mancanza di un mandato formale. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: le censure, formalmente proposte come violazione di norme di diritto, attenevano a profili di fatto e tendevano a sollecitare un nuovo giudizio di merito, in quanto l’accertamento dei fatti e la valutazione delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice di merito.
Il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., è stato giudicato infondato. La Corte ha ricordato che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato al c.d. “minimo costituzionale” e non può essere esteso alla insufficienza o alla mera inidoneità della motivazione. La sentenza impugnata non presentava i vizi denunciati, avendo spiegato in modo completo il percorso logico-giuridico seguito per accertare l’inesistenza di un obbligo contrattuale di mandato.
I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, denunciavano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e il mancato riconoscimento del valore confessorio di una lettera. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili, non essendo astrattamente ipotizzabile la violazione delle norme citate, poiché il ricorrente non aveva denunciato una delle tassative ipotesi in cui essa è deducibile, e miri a ottenere una rivisitazione dei fatti e delle circostanze già accertati in sede di merito.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese tra le parti, in ragione delle alterne vicende del giudizio.
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Nota della Redazione
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