Foro del consumatore inderogabile e soccombenza sulla competenza (Cass. civ. Sez. II n. 27964 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile, quale è il foro del consumatore, la parte che ha adito il giudice incompetente è l’unica responsabile della fase processuale volta a rilevare tale vizio ed è soccombente su tale punto. A nulla rileva la sua successiva adesione all’eccezione, poiché l’art. 38, secondo comma, cod. proc. civ. esclude testualmente la propria applicazione nei casi di competenza inderogabile previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., tra i quali rientra il foro del consumatore. Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi che, a mente dell’art. 92 cod. proc. civ., come integrato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018, consente al giudice di disporre la compensazione al di fuori della soccombenza reciproca.

Il Fatto

Un imprenditore artigiano, appaltatore, otteneva dal Tribunale di Como un decreto ingiuntivo nei confronti del committente per il corrispettivo di un appalto. Il committente proponeva opposizione davanti al medesimo Tribunale, eccependo l’incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Monza, qualificandola come inderogabile ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 206/2005 e facendo valere la propria qualità di consumatore.

L’appaltatrice aderiva all’eccezione. Il Tribunale di Como dichiarava la propria incompetenza, revocava il decreto ingiuntivo, fissava il termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Monza e compensava le spese di lite. Il committente impugnava in appello la sola statuizione sulle spese; l’appaltatore aderiva alla censura. La Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame, annullava la statuizione sulle spese di primo grado rinviandone la liquidazione al definitivo, ma compensava le spese del secondo grado in ragione dell’accordo delle parti sulla riforma della sentenza. Il committente ricorre in cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 38, 91 e 92 cod. proc. civ. Sostiene che la Corte d’appello ha errato nel compensare le spese del secondo grado, perché tale esito non può trovare giustificazione nell’accordo delle parti circa la riforma della sentenza. Espone di essere stato costretto a promuovere l’appello per rimediare all’illegittima statuizione sulle spese del giudice di primo grado e che l’intera vicenda processuale è originata dall’errore iniziale della controparte nell’individuare il foro competente.

La Suprema Corte accoglie il ricorso. Il passaggio decisivo è quello in cui si afferma che, davanti a un’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile, la parte che ha adito il giudice incompetente è l’unica responsabile della fase processuale volta a rilevare il vizio ed è soccombente su quel punto. L’adesione successiva della controparte all’eccezione è giuridicamente irrilevante ai fini della regolamentazione delle spese.

La ragione è testuale: l’art. 38, secondo comma, cod. proc. civ. esclude espressamente la propria applicazione nei casi di competenza inderogabile previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., tra i quali rientra il foro del consumatore. La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 17187 del 2019 a sostegno di tale conclusione.

Ne consegue che la controparte doveva essere considerata soccombente e condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. Non si rinviene alcuna delle ipotesi che, a mente dell’art. 92 cod. proc. civ., come integrato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018, consente la compensazione al di fuori della soccombenza reciproca.

La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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