La certificazione del contratto non vincola il giudice tributario nella qualificazione (Cass. civ. Sez. V n. 20421 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice tributario, investito del giudizio sull’obbligazione tributaria, non è vincolato — in punto di qualificazione del rapporto — dalla certificazione del contratto intervenuta ai sensi degli artt. 75 e segg. d.lgs. n. 276/2003. Il quadro normativo della cd. legge Biagi è incentrato sulla qualificazione civilistica del contratto di lavoro e sul ruolo del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro per l’impugnazione dell’atto di certificazione, senza deroga ai poteri ordinari del giudice tributario. Quest’ultimo deve tenere conto della certificazione come fatto dedotto ed elemento del quadro probatorio, ma può autonomamente riqualificare l’operazione economica sottostante. Il potere-dovere di qualificazione giuridica dei fatti e dei rapporti dedotti in lite opera entro il perimetro della domanda, con il solo limite dell’immutazione della fattispecie.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento, relativo a II.DD., IVA e accessori, fondato sulla riqualificazione di due contratti d’appalto come somministrazione di manodopera. L’Amministrazione rilevava l’assenza di autonomia organizzativa delle cooperative contraenti e la mancata assunzione del rischio di impresa. Le prestazioni fatturate venivano così ricondotte a un mero rimborso dei costi del personale, con recupero a tassazione delle deduzioni IRAP e della detrazione IVA.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della società; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello, ritenendo che i contratti certificati spiegassero effetti verso i terzi, compresa l’Amministrazione finanziaria, la quale avrebbe dovuto impugnare la certificazione davanti al giudice ordinario del lavoro. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto la richiesta di riunione con altro processo pendente tra le parti, relativo a diverso anno di imposta e a riprese parzialmente diverse, non sussistendo i presupposti dell’art. 274 cod. proc. civ. Supera poi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita carenza di esposizione sommaria dei fatti, poiché la lettura dell’atto consente un’esatta identificazione della pretesa impositiva.
Nel merito, la Corte richiama il potere-dovere del giudice — anche tributario — di dare qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, ricercando le norme applicabili e ponendo a fondamento della decisione disposizioni e principi eventualmente diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell’immutazione della fattispecie (Cass. n. 5253 del 2021; Cass. n. 29334 del 2023).
La CTR aveva ritenuto tale potere inibito dall’effetto preclusivo della certificazione ex artt. 75 e ss. d.lgs. n. 276/2003. Il Collegio osserva invece che il quadro normativo non introduce alcuna deroga ai poteri ordinari del giudice tributario. Lo si desume dall’interpretazione letterale e sistematica delle previsioni, tutte incentrate sulla qualificazione civilistica del contratto di lavoro e sul ruolo del giudice ordinario per l’impugnazione, senza riferimenti al rapporto tributario né alla legge delega n. 30/2003.
Il Collegio distingue due piani: quello della qualificazione civilistica del contratto, certificato e impugnabile davanti al giudice del lavoro ex art. 413 cod. proc. civ.; e quello dell’obbligazione tributaria, di diritto pubblico, di cui il giudice tributario è pienamente investito. Questi tiene conto della certificazione come fatto dedotto, ma non è vincolato in punto di qualificazione dagli artt. 75 e ss. d.lgs. n. 276/2003.
Accolto il primo motivo, resta assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per il riesame della questione di qualificazione e la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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