Ricorso inammissibile e condanna per abuso del processo ex art. 380-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. I n. 16147 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio in conformità alla proposta formulata dal Presidente della sezione, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, codifica una ipotesi normativa di abuso del processo: il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere la responsabilità aggravata del ricorrente e giustifica la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili, né deve dar conto dell’esame di tutte le allegazioni e di tutte le prove acquisite. La liquidazione equitativa del danno presuppone l’accertamento della sussistenza del pregiudizio e non ne ricomprende l’accertamento. Il mancato esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato.

Il Fatto

Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e del suo legale rappresentante, in proprio, per il saldo di due conti correnti e per il rimborso di un finanziamento. Il ricorrente propose opposizione, chiedendo la chiamata in causa di un terzo per far accertare la nullità di un contratto di finanziamento concluso mediante fondi propri. L’opposizione fu rigettata; la Corte d’Appello di Napoli confermò la decisione con sentenza n. 3470/2022.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione su due motivi, deducendo la lesione del litisconsorzio necessario per mancata autorizzazione alla chiamata del terzo, nonché la violazione degli artt. 1218 e 1226 cod. civ. e il vizio di motivazione per mancata liquidazione del danno. La banca ha resistito con controricorso. Il Presidente della sezione ha formulato proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; il ricorrente ha chiesto la decisione della causa e ha depositato memoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha reputato condivisibili le argomentazioni della proposta, aggiungendo talune precisazioni. Quanto al primo motivo, la doglianza sulla mancata estensione del contraddittorio al terzo si fonda su un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità: la Corte territoriale ha ritenuto insussistente il collegamento funzionale tra il contratto di conto corrente e quello di finanziamento prospettato dall’appellante. Il motivo, pertanto, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il secondo mezzo censura la mancata liquidazione del danno derivante dalle condotte asseritamente illegittime della banca. La Corte d’Appello aveva reputato la domanda risarcitoria fondata su allegazioni generiche e priva di idonei riscontri probatori. Il ricorso contrappone a tale rilievo un diverso convincimento, veicolato da deduzioni carenti di autosufficienza, non essendo riprodotti stralci di atti processuali che diano conto di allegazioni specifiche.

La Corte ribadisce che l’esame e la valutazione dei documenti, come la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. Il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., dà luogo non a un giudizio di equità ma a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa; esso è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo ammontare, e non ricomprende l’accertamento del pregiudizio, presupponendo già assolto l’onere di dimostrarne la sussistenza e l’entità materiale.

Non è ammissibile neppure la denuncia di omesso esame di fatto decisivo: il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé tale vizio quando il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. Nel caso di specie è dedotto il solo mancato esame di documenti, senza che sia isolato alcun fatto oggetto di allegazione, corredato di riscontro e munito di decisività, di cui la Corte si sarebbe disinteressata.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, è stata disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con pagamento di una somma equitativamente determinata e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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