Frazionamento del credito e giudicato su crediti maturati in corso di causa (Cass. civ. Sez. II n. 19926 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il frazionamento del credito è abusivo solo quando i diritti di credito fanno capo al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti e sono anche, in proiezione, iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale. In tal caso, in mancanza di un apprezzabile interesse del creditore alla tutela processuale frazionata, la domanda è improponibile, restando impregiudicato il diritto alla riproposizione unitaria. Se invece il giudizio unitario non è più possibile per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione già azionata, il giudice decide nel merito e tiene conto del comportamento del creditore nella liquidazione delle spese, escludendo la condanna in suo favore o ponendo le spese a suo carico. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma non spiega effetti sulle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale otteneva dal Tribunale di Genova un decreto ingiuntivo a carico del proprietario di un immobile per il pagamento dei canoni di noleggio di ponteggi installati sull’edificio, relativi al periodo dall’1.2.2013 al 31.7.2015. L’ingiunto proponeva opposizione, sostenendo di non essere debitore e chiedendo in via subordinata la riduzione dell’importo per il comportamento contrario a buona fede del creditore. L’opposizione era respinta in primo grado e la decisione era confermata dalla Corte d’Appello di Genova.
L’ingiunto ricorreva quindi per cassazione con cinque motivi, dolendosi in particolare della ritenuta abusiva parcellizzazione del credito, per avere il creditore azionato in due distinte procedure monitorie canoni scaturenti dal medesimo rapporto contrattuale. Resisteva con controricorso il creditore.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la censura sulla dedotta parcellizzazione abusiva, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 7299 del 2025. Secondo tale arresto, i crediti che fanno capo al medesimo rapporto di durata e sono iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, o fondati su analoghi fatti costitutivi, non possono essere azionati in separati giudizi, salvo che si accerti un apprezzabile interesse del creditore alla tutela frazionata; in difetto, la domanda è improponibile.
La sentenza impugnata, osserva la Corte, non ha ravvisato alcuna delle ipotesi delineate dalle Sezioni Unite. Da un lato ha negato che i crediti azionati con i due ricorsi monitori fossero integralmente iscrivibili in un unico giudicato; dall’altro ha implicitamente riconosciuto l’interesse del creditore alla tutela separata, poiché i canoni oggetto del secondo ricorso erano maturati in epoca successiva alla presentazione del primo, quando il creditore non poteva ancora sapere se e quando i ponteggi gli sarebbero stati restituiti.
La Corte richiama il principio, espresso da Cass. n. 6091 del 2020, secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, ma non può spiegare effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima del sorgere del fatto giuridico da cui scaturiscono. Ne deriva l’esclusione che i crediti dei due decreti ingiuntivi, ancorché riconducibili a un unico rapporto obbligatorio, fossero iscrivibili in un unico giudicato.
Le censure sulla inversione dell’onere probatorio e sull’eccezione di inadempimento sono dichiarate infondate. Il contratto verbale di noleggio e il relativo canone erano stati accertati con sentenza passata in giudicato; spettava al conduttore provare i fatti estintivi o impeditivi del protrarsi degli effetti del contratto. Quanto alla mancata predisposizione del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, la Corte rileva che l’eventuale inosservanza delle norme di sicurezza non esime il conduttore dall’obbligo di pagare il canone quando la prestazione del locatore non è venuta integralmente a mancare.
Le doglianze sul vizio di motivazione sono infine dichiarate inammissibili per effetto della regola della doppia conforme ex art. 348-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., e per i limiti di censurabilità del vizio motivazionale dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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