La revocatoria ordinaria non richiede l’accertamento preventivo del credito litigioso (Cass. civ. Sez. 1 n. 6598 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, il conflitto di interessi del difensore che assista cumulativamente più parti rileva ai fini della nullità della procura solo se concreto, diretto o potenziale, e non meramente ipotetico, dovendosi verificare che la tutela dell’interesse di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per l’altro. L’actio pauliana, volta a ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., non richiede che il credito sia stato preventivamente accertato, potendo essere esercitata anche a tutela di un credito sotto condizione o litigioso, senza che la definizione del giudizio di accertamento costituisca antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria. La scientia damni si risolve nella consapevolezza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie, non nella conoscenza dell’insolvenza del debitore.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’azione di responsabilità promossa da una banca in liquidazione coatta amministrativa e da un istituto di credito cessionario nei confronti di un ex amministratore della prima. Nell’ambito di tale giudizio, le società attrici avevano proposto domanda di revocatoria ordinaria avverso l’atto di integrazione del fondo patrimoniale costituito dal convenuto con la moglie, atto ritenuto satisfattivo delle ragioni creditorie.
Il Tribunale aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto dispositivo, confermata dalla Corte d’Appello di Milano. Avverso la sentenza di secondo grado, il convenuto proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta, in primo luogo, la questione della nullità della procura alle liti per asserito conflitto di interessi del difensore unico delle due società attrici. Sull’ampia giurisprudenza di legittimità, la nozione di conflitto rilevante ricorre solo quando, in concreto, la difesa dell’interesse di un assistito non possa realizzarsi senza ledere quello dell’altro. Tale situazione non è configurabile rispetto alla domanda di inefficacia di atti dispositivi, che non travolge la validità dell’atto ma ricostituisce la garanzia patrimoniale generica del creditore ex art. 2740 c.c., lasciando alla sede dell’accertamento del credito la definizione della titolarità sostanziale. Il primo motivo è pertanto infondato.
Il secondo motivo, concernente la mancata verifica delle condizioni dell’azione e la legittimazione attiva, è dichiarato inammissibile. La Corte rileva la mancata impugnazione dei provvedimenti amministrativi di risoluzione della banca e di apertura della liquidazione coatta, la irrilevanza degli orientamenti unionistici in tema di aiuti di Stato e la carenza di specificità della doglianza. Inoltre, richiamando le Sezioni Unite n. 9440 del 2004, ribadisce che l’accertamento del credito non costituisce antecedente necessario della pronuncia revocatoria, potendo l’azione essere esercitata a tutela di un credito litigioso, senza rischio di conflitto di giudicati.
Il terzo e quarto motivo, concernenti la scientia damni e la valutazione del materiale probatorio, sono trattati congiuntamente e ritenuti inammissibili, mirando a una rivalutazione dei fatti storici preclusa in sede di legittimità. La Corte richiama il principio per cui la scientia damni si identifica nella conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dall’atto dispositivo, non nella consapevolezza dello stato di insolvenza. La decisione impugnata aveva correttamente valorizzato la destinazione di liquidità in un bene segregato nel fondo patrimoniale e le risultanze documentali relative alla situazione di rischiosità della banca.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e atto sui presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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