Riconoscimento del debito e pagamento in acconto interruttivo della prescrizione (Cass. civ. Sez. II n. 8046 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento parziale di un debito non costituisce di per sé rinuncia alla prescrizione, ma può essere valutato dal giudice di merito, unitamente ad altri elementi istruttori, come atto incompatibile con la volontà di avvalersene e, dunque, come riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 cod. civ. In regime di doppia conforme, è inammissibile il motivo di ricorso che denunci il vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per effetto della preclusione stabilita dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. Il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale, essendo censurabile solo l’anomalia che si traduca in motivazione apparente, contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.

Il Fatto

Un’agente immobiliare convenne in giudizio la promittente venditrice di un’area edificabile per ottenere il saldo della provvigione di mediazione, pari a euro 87.120,00, oltre accessori. La convenuta eccepì la prescrizione del diritto, sostenendo che nessun atto interruttivo era intervenuto entro l’anno dalla stipula del contratto preliminare di compravendita.

Nel merito, la promittente venditrice sostenne che l’acquirente era stato individuato da altro agente e che i pagamenti già eseguiti erano riferibili ad attività diverse dalla mediazione. Il Tribunale di Milano accolse la domanda e la Corte d’appello di Milano confermò la decisione, ravvisando nelle due fatture, recanti la causale di acconto su mediazione, un inequivoco riconoscimento del debito. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si censura l’omesso esame del fatto decisivo relativo al momento del pagamento delle fatture ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile: in caso di doppia conforme, l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, preclude la censura del vizio motivazionale. La Corte territoriale ha richiamato le medesime ragioni di fatto del primo giudice, fondate sul riconoscimento del debito desumibile dal pagamento delle fatture.

Il secondo motivo, che deduce omessa e apparente motivazione, è infondato. Le Sezioni Unite n. 8053/2014 hanno ricondotto il controllo sulla motivazione al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si sostanzi in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa. Nel caso di specie la sentenza impugnata illustra le ragioni per cui il pagamento valeva quale riconoscimento del diritto, specificazione poi confluita nella lettera di messa in mora e non contestata prima del giudizio.

Il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 2944 cod. civ., è parimenti infondato. Il pagamento in acconto non implica di per sé rinuncia alla prescrizione, ma può essere interpretato quale atto incompatibile con la volontà di avvalersene (Cass. n. 41489/2021; Cass. n. 7820/2017). Il giudice di appello non si è arrestato alla sola dizione delle fatture, ma ha individuato ulteriori elementi, tra cui la mancata contestazione della missiva del dicembre 2012.

Il quarto motivo, che invoca la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è inammissibile perché, sotto lo schermo della violazione di legge, contesta l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Il quinto motivo, relativo alla tardiva produzione documentale, è inammissibile perché dedotto per la prima volta in cassazione: la questione, non oggetto di specifico motivo di appello, si è coperta di giudicato implicito interno, in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame ex art. 161 cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

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