Motivazione per relationem e nullità della sentenza tributaria di appello (Cass. civ. Sez. V n. 19928 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza riproduce i contenuti mutuati e li sottopone ad autonoma valutazione critica, restando autosufficiente. È nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, senza rendere individuabili le ragioni del dispositivo. Integra il vizio di motivazione apparente la sentenza di appello che si limiti a confermare per relationem la decisione di primo grado e a richiamare altre pronunce di merito, senza esame specifico dei motivi di gravame e delle allegazioni difensive. In tali casi la sentenza resta priva del c.d. minimo costituzionale e non consente alcun controllo sulla logicità del ragionamento.
Il Fatto
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2004-2008, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l’emissione di note di credito non documentate e variazioni in diminuzione prive di giustificazione. Gli atti impositivi e il prodromico processo verbale di constatazione erano stati notificati anche a una seconda società, cessionaria di un ramo d’azienda della prima, invocando la responsabilità solidale prevista dall’art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. n. 472/1997.
La società cessionaria impugnava gli avvisi davanti alla CTP di Potenza, che accoglieva il ricorso. La pronuncia era confermata in appello dalla CTR della Basilicata con la sentenza n. 453/2018. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi; le intimate restano tali. La questione arriva così davanti alla Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva la tempestività della notifica del ricorso, in applicazione dell’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, che aveva sospeso per nove mesi i termini di impugnazione scadenti tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.
Sempre in via preliminare, la Corte esamina la posizione della società cessionaria, cancellata dal registro delle imprese il 2.01.2015. La cancellazione non incide sulla legittimazione passiva, per il differimento quinquennale disposto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014: la notifica del ricorso presso il difensore è anteriore alla scadenza del quinquennio.
Nel merito il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione, o per motivazione solo apparente e apodittica. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il vizio ricorre quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo: la sentenza resta così priva del minimo costituzionale.
Quanto alla motivazione per relationem, essa è legittima solo se si riferisca a una sentenza passata in giudicato tra le parti, oppure riproduca la motivazione di riferimento recependola e valutandola autonomamente. Nel processo tributario il rinvio a sentenza non ancora definitiva è ammesso purché resti autosufficiente. È invece nulla la sentenza che si limiti a indicare la fonte, senza rendere individuabili le ragioni del dispositivo.
La CTR si era limitata ad affermare che la sentenza appellata era ben articolata e a richiamare altre pronunce di merito rese su casi analoghi, tutte però già cassate con rinvio per analoghi vizi motivazionali. Tali richiami sono apodittici e privi di autonoma valutazione, né emerge un adeguato esame dei motivi di appello. Il ricorso è pertanto accolto, assorbiti i restanti motivi, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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