Compensazione impropria tra compenso degli arbitri e danno da lodo nullo (Cass. civ. Sez. II n. 6700 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione impropria o atecnica opera tra crediti e debiti originati da un unico rapporto, anche quando uno di essi abbia natura risarcitoria per inadempimento, e non è sottoposta alla disciplina tipica della compensazione propria, né sostanziale né processuale. Il giudice può procedervi d’ufficio, anche in grado di appello, senza eccezione di parte o domanda riconvenzionale, purché l’accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo. È sufficiente che siano allegate le circostanze generatrici del danno da inadempimento, non occorrendo che il controcredito risarcitorio sia certo e liquido né che sia stato azionato nel medesimo giudizio. L’elisione automatica dei reciproci crediti opera fino alla concorrenza, con conseguente estinzione del credito per il compenso e diritto alla restituzione degli acconti versati.

Il Fatto

Due professionisti, nominati arbitri in una controversia tra una società e un imprenditore, avevano ricevuto acconti sul compenso. Il lodo fu dichiarato nullo per tardivo deposito. L’imprenditore agì per la restituzione degli importi versati, ottenendo un decreto ingiuntivo poi accolto in opposizione dal Tribunale e confermato in appello.

La Cassazione, con una precedente pronuncia, aveva cassato con rinvio quella decisione, rilevando che il giudice di merito aveva apoditticamente escluso la configurabilità di un pregiudizio derivante dall’annullamento del lodo, suscettibile di compensazione con il credito da compenso degli arbitri. La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha condannato gli arbitri alla restituzione, ravvisando l’esistenza di voci di danno compensate. Gli arbitri hanno proposto ricorso principale e incidentale per cassazione.

La Motivazione della Corte

I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. La Corte ricostruisce la figura della compensazione atecnica o impropria, che ricorre quando i crediti derivano da un unico rapporto e la cui identità non è esclusa dalla natura risarcitoria di uno di essi, in quanto scaturente da inadempimento.

Poiché la compensazione impropria riguarda crediti e debiti originati dallo stesso rapporto, il giudice può procedervi d’ufficio, anche in appello, senza necessità di eccezione o domanda riconvenzionale, come invece richiede la compensazione propria, purché l’accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo. Si esegue così un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei crediti fino alla reciproca concorrenza.

Il requisito della certezza del credito opposto in compensazione non esclude l’applicabilità dell’art. 1243, secondo comma, cod. civ., secondo cui la compensazione può essere disposta per la parte del debito che il giudice riconosce esistente.

Ne deriva l’infondatezza delle censure sulla mancata proposizione di una domanda e sulla riserva di agire in separato giudizio: rileva solo che fossero acquisite tempestivamente le circostanze fattuali generatrici del danno di ammontare almeno pari alla somma di cui si chiede la restituzione. La compensazione impropria non è soggetta alla disciplina tipica e non rileva che il credito risarcitorio sia stato azionato altrove, poiché ciò non impedisce l’elisione automatica dei crediti originati dal medesimo rapporto.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 394 cod. proc. civ., la Corte esclude che nel giudizio di rinvio siano state introdotte deduzioni nuove: le conseguenze pregiudizievoli erano già state allegate nella comparsa di risposta di primo grado e la documentazione sopravvenuta era stata legittimamente prodotta. I ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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