Frode carosello e onere della prova: consapevolezza del destinatario (Cass. civ. Sez. V n. 6345 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti inserite nell’ambito di una frode carosello, essa ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione d’imposta. Tale prova può essere data anche in via presuntiva, purché su elementi oggettivi e specifici, idonei a dimostrare che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità; non assumono rilievo, a tal fine, la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici dalla rivendita.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva, per l’anno d’imposta 2013, fatture da un fornitore poi qualificato come cartiera. L’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento, contestando la detraibilità dell’intera IVA assolta sugli acquisti e qualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti. Alla notifica di un questionario seguivano la risposta della società e un incontro in contraddittorio presso l’Agenzia.

Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, ritenendo non dimostrata la buona fede dell’imprenditore. La decisione era confermata in appello. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova.

La Motivazione della Corte

Con un unico motivo, la ricorrente lamentava che la Commissione tributaria regionale avesse erroneamente addossato a essa la conoscibilità della frode, senza preventivo accertamento di elementi oggettivi e specifici da parte dell’Ufficio. La Corte ricorda il canone consolidato: su chi contesta l’operazione grava l’onere di provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, anche in via presuntiva; solo dopo scatta la prova contraria a carico del contribuente (Cass. Sez. V n. 9851 del 20/04/2018; Cass. Sez. V n. 27555 del 30/10/2018).

La sentenza impugnata si era attenuta a tale canone, citando la giurisprudenza più recente della Sezione. Le censure sull’individuazione dell’onere della prova risultano pertanto infondate.

Quanto all’elemento soggettivo, la Commissione aveva tratto la colpevole negligenza da una pluralità di indizi: nessuna informazione assunta sul fornitore, nemmeno una visura camerale; assenza di documentazione dei rapporti; fatture con la stessa numerazione; pagamenti con assegni bancari; consegna da vettori sconosciuti al settore; DDT privi di timbro, data e firma del trasportatore; ricarico esiguo rispetto agli standard. La Corte ribadisce che la gravità, precisione e concordanza dei presunti vanno desunte dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico, in cui un indizio rafforza l’altro (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017).

Sulla prova contraria, il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 07/04/2014: l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico è stato comunque considerato. Nella specie la Commissione aveva valutato il fatto storico, sicché la censura è inammissibile, risolvendosi nella riproposizione di questioni di fatto già vagliate nei due gradi di merito.

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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