Frode carosello e onere della prova nella consapevolezza dell’evasione IVA (Cass. civ. Sez. V n. 6169 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, essa ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva a tale onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. Non assumono rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

Il Fatto

Una società, poi fallita, impugna un avviso di accertamento IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2006, emesso per operazioni soggettivamente inesistenti: le importazioni di merce sarebbero state artificiosamente rappresentate come intracomunitarie, con il coinvolgimento della contribuente quale interponente in una frode carosello.

La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso e la Commissione tributaria regionale conferma, accertando che le società interposte, evasori totali, erano prive di struttura organizzativa e con contabilità gravemente irregolare, e che l’Amministrazione ha fornito piena prova della frode e della partecipazione della contribuente. La società propone ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 167 e ss. della Direttiva n. 2006/112 in punto di riparto dell’onere probatorio sull’elemento soggettivo. La Corte lo ritiene infondato e richiama il principio consolidato: l’Amministrazione deve dimostrare, anche in via presuntiva, la consapevolezza del destinatario; solo allora scatta la prova contraria a carico del contribuente, che deve dimostrare la massima diligenza esigibile. Irrilevanti restano la regolarità contabile e l’assenza di vantaggi. Nel caso concreto, la CTR ha accertato il meccanismo frodatorio e la piena prova della partecipazione della contribuente: accertamenti di fatto non revocabili in sede di legittimità.

Il secondo e il quinto motivo prospettano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo l’omessa pronuncia sull’assenza di benefici e sull’impossibilità di trattare direttamente con la società estera. La Corte ribadisce che l’attività di esame asseritamente omessa riguarda non una domanda o eccezione, ma una circostanza di fatto: ciò esclude sul piano logico ogni violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il terzo e il sesto motivo lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. La Corte li dichiara inammissibili per doppia conforme: l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ. ad opera della legge delega n. 206/2021, attuata dal d.lgs. n. 149/2022, ha trasferito la disciplina nel terzo comma dell’art. 360, prevedendo l’inammissibilità del motivo per doppia conforme; la ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto dei due gradi siano state diverse.

Il quarto motivo deduce la nullità per violazione dell’art. 132, comma 4, cod. proc. civ. e motivazione apparente. La Corte lo rigetta, ricordando che la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla, quando non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016). Nella specie il vizio non è riscontrabile: il thema decidendum è individuato e le argomentazioni esposte in modo coerente.

Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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