Contributo di solidarietà dei commercialisti privo di base legale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6170 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà applicato dagli enti previdenziali privatizzati sui trattamenti pensionistici già quantificati costituisce prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. ed è pertanto sottoposto alla riserva di legge: esso non può essere istituito con regolamento interno dell’ente. L’autonomia regolamentare riconosciuta dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 incontra il limite delle sole variazioni delle aliquote contributive, della riparametrazione dei coefficienti di rendimento e degli altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico, restando esclusa ogni trattenuta che incida su pensioni già attribuite. La prescrizione del diritto alla riliquidazione degli importi indebitamente trattenuti è quella decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., poiché la prescrizione quinquennale presuppone la liquidità ed esigibilità del credito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a pagare al pensionato le somme trattenute sui ratei di pensione a titolo di contributo di solidarietà nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2018, oltre agli importi maturati successivamente. Il giudice di appello riteneva che la Cassa non fosse legittimata ad applicare il contributo, mancando una norma di legge che la autorizzasse, e qualificava come decennale la prescrizione della pretesa restitutoria.
La Cassa proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi, il primo e il secondo relativi alla legittimità dell’istituzione del contributo in forza della propria autonomia regolamentare e della disciplina legislativa sopravvenuta, il terzo concernente il termine prescrizionale applicabile. Il pensionato resisteva con controricorso. Il giudizio era definito in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati manifestamente infondati. La Corte richiama il consolidato orientamento avviato da Cass. n. 25212/2009 e proseguito con numerose pronunce (tra cui Cass. n. 31875 e n. 32595 del 2018, Cass. n. 6897 e n. 29535 del 2022), secondo cui l’autonomia regolamentare dell’ente opera soltanto entro i limiti fissati dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995. Ne resta escluso ogni provvedimento che, a prescindere dai criteri di determinazione del trattamento pensionistico, introduca una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su pensioni già quantificate e attribuite.
Il collegio ribadisce che il contributo, come affermato dalla Corte costituzionale n. 173/2016, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. e soggiace alla riserva di legge. L’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013, quale norma di interpretazione autentica, richiede che gli atti degli enti siano finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine, connotato estraneo al contributo straordinario, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; la norma riguarda i provvedimenti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento e non attiene alla materia controversa.
La Corte respinge l’argomento della ricorrente secondo cui, dopo la modifica dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 ad opera dell’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006, sarebbe venuto meno il numerus clausus degli interventi regolamentari. Osserva che la base giuridica del regolamento risiede nel testo previgente della norma e che, anche nel testo novellato, la disposizione non attribuisce il potere di istituire il contributo, incompatibile con il sistema pro rata su cui la novella è intervenuta (Cass. n. 31875/2018). Il richiamo all’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 non dimostra la legittimità del diverso contributo qui in esame, istituito con regolamento e non con legge.
Il terzo motivo è parimenti infondato. Richiamando Cass. n. 31527/2022, il collegio afferma che la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. e dell’art. 129 R.D.L. n. 1827/1935 presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, posto a disposizione dell’assicurato. Quando è in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione decennale dell’art. 2946 cod. civ. (Cass. n. 449 e n. 688 del 2023). L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 concerne la diversa ipotesi di riliquidazione della pensione e non si applica all’indebita trattenuta derivante da misura patrimoniale illegittima (Cass. n. 4604/2023), con conseguente irrilevanza della questione di legittimità costituzionale.
Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e, essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. in favore della controricorrente e della Cassa delle Ammende, secondo Cass. Sez. Un. n. 27195 e n. 27433 del 2023.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.