Revocazione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo definizione agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 6168 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso per revocazione, determinata dalla definizione agevolata della lite pendente e dal pagamento della prima rata, giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorso. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, opera per l’inammissibilità originaria del gravame e non per quella sopravvenuta, come nel caso di difetto sopravvenuto di interesse o di rinuncia al ricorso. La revocazione ex art. 395, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. non sfugge a tale verifica di attualità dell’interesse.
Il Fatto
La contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, catastale e ipotecaria, applicata a un immobile acquistato con l’agevolazione prima casa; l’Ufficio aveva negato il beneficio in ragione della “lussuosità” del bene, accertata con sopralluogo. La controversia riguardava la computabilità nella superficie utile di un locale sottotetto esclusivo con terrazza.
Dopo un primo grado favorevole alla contribuente, la CTR della Toscana aveva confermato la decisione; la Cassazione, con ordinanza n. 24604/2015, aveva accolto il ricorso dell’Agenzia e cassato con rinvio. La contribuente ha quindi proposto ricorso per revocazione, deducendo l’errore di percezione del giudice quanto alla mancata difesa della parte e alla validità della notificazione del ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con unico motivo, la ricorrente ha invocato gli artt. 391-bis e 395, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione dell’Agenzia per difetto di valida e tempestiva notificazione. Il vizio dedotto riguardava la mancata consegna del plico per irreperibilità del difensore domiciliatario e la scadenza del termine lungo annuale.
Nelle more, la contribuente ha depositato richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio, avendo presentato domanda di definizione della lite pendente innanzi alla CTP di Pisa, con pagamento della prima rata dell’importo dovuto. I carichi dell’atto riscossivo ricomprendevano la pretesa impositiva oggetto dell’impugnato avviso.
La Corte rileva che la dichiarazione di adesione comporta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui la dichiarazione si riferisce, ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022. La definizione agevolata e il pagamento della prima rata dimostrano la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso per revocazione, il che giustifica la pronuncia di inammissibilità.
Quanto al raddoppio del contributo unificato, la Corte esclude che vi sia luogo a provvedere. La ratio dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 è infatti di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose: il meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame, non per quella sopravvenuta, come nel caso di sopravvenuto difetto di interesse o di rinuncia al ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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