Prova presuntiva e consapevolezza nella frode IVA per operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 25043 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesta la detrazione relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, ancorché inserite in una frode, incombe su di essa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. La prova può essere anche indiziaria, purché fondata su elementi oggettivi specifici e suffragata da obiettivi riscontri. Non è necessaria la dimostrazione della partecipazione all’accordo criminoso, essendo sufficiente che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si iscriveva in una evasione. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto, la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. Non sono idonei a tal fine la regolarità della contabilità, la regolarità e congruità dei pagamenti e la mancanza di benefici dalla rivendita. Nel regime del reverse charge, il diritto di detrazione non spetta al cessionario che, sulla fattura, abbia indicato un fornitore fittizio.

Il Fatto

A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria contestava a una società l’indebita deduzione di costi e l’indebita detrazione dell’IVA relativi a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, per gli anni d’imposta dal 1999 al 2005. L’indagine aveva delineato un articolato sistema di frode, incentrato sulla creazione di società estere cui venivano fittiziamente intestati contratti di sponsorizzazione per importi gonfiati, con retrocessione di cospicue quote in contanti.

Recepiti i rilievi, l’Ufficio notificava l’avviso di accertamento, recuperando a tassazione larga parte dei costi dedotti. La società proponeva ricorso. La Commissione tributaria provinciale, preso atto della conciliazione per le imposte dirette, annullava il rilievo IVA. L’appello dell’Ufficio era rigettato dalla Commissione tributaria regionale. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il riparto dell’onere della prova nelle fattispecie di operazioni soggettivamente inesistenti. Richiamando propri precedenti, ribadisce che l’Amministrazione deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario. Quest’ultima non richiede la dimostrazione di un puntuale elemento volitivo o della condivisione dell’accordo fraudolento, ma solo l’inosservanza di un parametro di diligenza rapportato alla professionalità esigibile e al contesto.

La prova può essere indiziaria. Il solo carattere fittizio del fornitore, pur dotato di idoneità probatoria, deve essere suffragato da obiettivi riscontri, anche per presunzioni. Assolto l’onere dell’Ufficio, si inverte l’onere: il contribuente deve dimostrare che il fornitore non è fittizio e di avere agito con la massima diligenza esigibile, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

La Corte esclude che possano valere come prova contraria la regolarità della contabilità, la regolarità e congruità dei pagamenti e la mancanza di benefici. Le prime due sono già insite nella nozione di operazione soggettivamente inesistente e riguardano dati facilmente falsificabili; la terza è esterna alla fattispecie e non dimostra l’estraneità alla frode.

Nel caso concreto, la Commissione regionale ha omesso di valutare elementi indiziari rilevanti, tra cui la retrocessione di gran parte del corrispettivo a soggetto diverso dall’emittente le fatture, l’assenza di struttura d’impresa del fornitore e l’esistenza di contratti comparabili con corrispettivi inferiori. Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 22727 del 2022: nel regime del reverse charge, la detrazione non spetta al cessionario consapevole dell’indicazione in fattura di un fornitore fittizio, se non prova che il vero fornitore è un soggetto passivo IVA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *