Incarichi ex art. 15 octies solo per esigenze straordinarie e contingenti (Cass. civ. Sez. V n. 25042 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
I contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502/1992, pur potendo essere conclusi con personale particolarmente qualificato per attività collegate alle finalità istituzionali della P.A., devono avere un oggetto specifico e rispondere a esigenze cui l’amministrazione non può fare fronte con il personale in servizio. La temporaneità dell’incarico deve dipendere dalla straordinarietà e contingenza della situazione da affrontare, che non consenta di adeguare immediatamente l’organizzazione e le dotazioni dell’azienda sanitaria. La norma transitoria n. 4 dell’ACN del 2005 per i medici specialisti ambulatoriali non regola i rapporti con i medici veterinari formalizzati ex art. 15 octies che siano stati qualificati in fatto come rapporti di lavoro autonomo convenzionato. Ne consegue che tali medici non possono chiedere le differenze retributive calcolate applicando l’ACN, ma solo, ove ne ricorrano i presupposti, il risarcimento del danno o l’azione ex art. 2041 cod. civ.

Il Fatto

Un medico veterinario aveva stipulato con una azienda sanitaria provinciale, dal dicembre 2002, una serie di contratti di diritto privato per l’espletamento di progetti finalizzati di sorveglianza ed eradicazione di malattie animali. L’incarico era stato prorogato fino al 2009 e solo nel 2010 trasformato in rapporto convenzionato a tempo indeterminato.

Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento, per il periodo 2002-2010, del trattamento economico spettante ai medici convenzionati nella misura prevista dall’ACN del 23 marzo 2005. Il Tribunale di Messina aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, qualificando il rapporto come parasubordinato e assimilandolo ai rapporti convenzionati. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 15 octies del d.lgs. n. 502/1992 va letto in correlazione con l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Da tali disposizioni emerge che gli incarichi de quibus richiedono oggetti specifici e possono essere stipulati solo per esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, con durata limitata e per esperti altamente qualificati.

La logica del sistema, afferma la Corte, è consentire alle amministrazioni di procurarsi professionalità qualificate per affrontare problematiche non ordinarie. È la non ordinarietà della situazione che giustifica il progetto e la stipula dei contratti: non basta, dunque, la semplice esistenza di un progetto, come sostenuto dalla ricorrente. La sentenza impugnata non ha sovrapposto la nozione di attività ordinaria a quella di finalità istituzionali, essendosi limitata a richiamare, a titolo esemplificativo, la giurisprudenza in tema di contratti a progetto. Il relativo accertamento di merito, sulla mancanza dei requisiti di contingenza e transitorietà, non è sindacabile in sede di legittimità.

Quanto alla qualificazione del rapporto, la Corte rileva che l’esistenza di un rapporto parasubordinato presuppone i requisiti di continuazione, coordinazione e prevalenza personale, senza che assuma rilievo assorbente il nomen iuris. La Corte d’appello ha congruamente accertato il potere conformativo dell’azienda, un orario superiore al minimo contrattuale, compensi fissi con valutazioni periodiche e facoltà di variare i termini del rapporto. Tale contestazione di merito è inammissibile.

È invece fondata la censura sull’avvenuta riconduzione del rapporto all’ACN medici veterinari del 2005. La norma transitoria n. 4 concerne i rapporti convenzionali a tempo determinato nati dichiaratamente come tali, e non i contratti stipulati per attuare progetti finalizzati ex art. 15 octies, trattandosi di ipotesi distinte. L’applicazione diretta dell’ACN presupporrebbe l’esistenza di convenzioni formalizzate e il rispetto del procedimento di cui all’art. 48 della legge n. 833/1978.

La Corte esclude che, in presenza di irregolarità della forma contrattuale, la P.A. debba corrispondere il trattamento di un accordo predisposto per altra tipologia di rapporto. Non è invocabile l’art. 2126 cod. civ., che opera nei casi di lavoro subordinato, né l’art. 36 Cost., applicabile ai soli rapporti subordinati. Il ricorso è pertanto accolto; la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con rigetto della domanda, e le spese sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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