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Frode in pubbliche forniture esclusa per il concessionario di servizi (Cass. pen. n. 21667 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 cod. pen. a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio dell’utenza, difettando il requisito del “dualismo soggettivo” che connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture, in cui il destinatario della prestazione deve essere direttamente la pubblica amministrazione contraente. Il criterio discretivo tra concessione di servizi e appalto di servizi pubblici va individuato nel destinatario del servizio – se direttamente l’ente pubblico o l’utente privato – a prescindere dall’entità del contributo pubblico posto a carico dell’ente. Le “compensazioni finanziarie” erogate in favore di società che gestiscono un pubblico servizio in regime di concessione rientrano nella nozione di erogazioni pubbliche ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani aveva applicato al ricorrente la misura del divieto di dimora in relazione a diversi reati di frode nelle pubbliche forniture, attentato alla sicurezza dei trasporti e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le imputazioni riguardavano la gestione di società di navigazione che avevano stipulato contratti con la Regione Sicilia per il trasporto marittimo di persone verso le isole minori, con contestate omissioni circa gravi avarie delle imbarcazioni e falsificazioni dei giornali di bordo.

Il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, aveva annullato l’ordinanza cautelare, escludendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la maggior parte delle imputazioni. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Pubblico ministero, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondate le censure del Procuratore. In primo luogo, quanto alla frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 cod. pen., il Collegio condivide il principio affermato dal Tribunale, richiamando il precedente di Sez. 6, n. 28655 del 10/07/2025, secondo cui il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente. Nel caso di concessione di servizi, il privato si sostituisce all’ente nella gestione di un’attività rivolta al pubblico, sicché l’eventuale inadempimento non può integrare la fattispecie penale, potendo rilevare esclusivamente in sede civile.

La Corte precisa che il criterio discretivo tra concessione e appalto di servizi va individuato nel destinatario del servizio, indipendentemente dalla percentuale di contributo pubblico posto a carico dell’ente. Il ricorrente non ha censurato tale impianto sotto il profilo giuridico, limitandosi a valorizzare dati fattuali non decisivi.

Quanto alla truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen., la Corte riconosce che le “compensazioni finanziarie” erogate dalla Regione Sicilia rientrano nella nozione di erogazioni pubbliche. Tuttavia, le censure del ricorrente attengono al merito del giudizio cautelare, poiché il Tribunale ha compiuto una legittima attività interpretativa delle clausole contrattuali, rilevando l’assenza di obblighi di comunicazione e l’incertezza circa l’azione risolutoria dell’ente pubblico.

Il Collegio ritiene non manifestamente illogica la ricostruzione del Tribunale in punto di dolo, danno e profitto, avendo evidenziato come la condotta omissiva potesse essere finalizzata ad evitare le penali contrattuali anziché l’intero ammontare delle sovvenzioni. La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta pertanto articolata e ragionevole, esente da vizi logico-ricostruttivi e giuridici, con conseguente rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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