Bombe carta e micidialità desumibile dalle modalità di conservazione (Cass. pen. Sez. I n. 37481 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La micidialità del congegno esplosivo, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895, non costituisce necessariamente una qualità intrinseca dell’ordigno, ma può desumersi dalle modalità di confezionamento e di conservazione del materiale. Materiali pirotecnici non micidiali se singolarmente considerati — come le bombe carta — assumono carattere di esplosivo quando, per quantità, precarietà del confezionamento e concentrazione in ambiente angusto, siano idonei a provocare un rilevante effetto distruttivo. L’accertamento della micidialità è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in cassazione nei soli limiti della manifesta illogicità della motivazione, non essendo necessaria un’analisi chimica degli ordigni. L’erronea indicazione di una quantità in sentenza, ove costituisca mero errore materiale e non disarticoli il ragionamento probatorio, non integra travisamento della prova.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 4 febbraio 2025, aveva confermato la condanna pronunciata in rito abbreviato dal Tribunale di Bari nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e art. 2 l. n. 895 del 1967, per aver detenuto nella propria abitazione un quantitativo di materiale esplosivo, contestato per un peso lordo complessivo di 230 chilogrammi.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, vizi di motivazione — tra cui l’inconferenza del riferimento all’art. 678 cod. pen., l’errore sulla quantità del materiale rinvenuto, l’omessa considerazione della dislocazione in ambienti diversi e la natura non micidiale dei fuochi d’artificio — e, con il secondo motivo, la violazione di legge per l’assenza di un accertamento sulla micidialità degli esplosivi mediante analisi chimica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, ha osservato che il richiamo all’art. 678 cod. pen. è pertinente, perché funzionale a tracciare il confine tra le fattispecie che riguardano le materie esplodenti e quelle relative agli esplosivi, riconducibili all’art. 2 l. n. 895 del 1967.
Sull’errore circa la quantità, la Corte ha rilevato che il riferimento ai 5.038 chilogrammi di bombe carta costituisce un evidente errore materiale per “grammi”, non idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio: la quantità corretta era riportata nel capo di imputazione e nella stessa intestazione della sentenza di appello, e i travisamento della prova rileva solo se la motivazione diviene illogica per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso. Quanto alla dislocazione degli ambienti, la sentenza impugnata ha ben presente la diversità dei luoghi e afferma l’unicità del deposito solo per le bombe carta, effettivamente conservate in cantina.
Nel respingere l’ultima doglianza, la Corte ha ricordato che la micidialità può derivare anche dalle condizioni ambientali di conservazione, di cui il detentore sia consapevole, e che la bomba carta, caratterizzata da limitata carica esplosiva, integra la contravvenzione di cui all’art. 679 cod. pen. se detenuta senza denuncia, mentre costituisce congegno esplosivo quando, per natura e quantità della carica e modalità di confezionamento, sia capace di provocare un rilevante effetto distruttivo.
La Corte ha quindi richiamato i criteri adottati dalla sentenza impugnata — quantità del materiale e modalità di conservazione — ed ha aggiunto che il materiale F4 costituisce la tipologia di fuochi d’artificio professionali con la classificazione di rischio più alta. Su tali basi ha escluso incoerenze nell’inquadramento della condotta nella fattispecie di cui alla l. n. 895 del 1967.
Anche il secondo motivo è stato respinto: la micidialità può derivare non solo dalle caratteristiche dell’ordigno, accertabili con perizia, ma anche dalle modalità di confezionamento o conservazione, ed è perciò liberamente valutabile dal giudice, con censura esperibile nei soli limiti della manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale, motivando su quantità e modalità di conservazione, ha risposto alla deduzione proposta in appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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