Buona fede del cessionario nelle frodi carosello e limiti della prova contraria (Cass. civ. Sez. V n. 28506 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di frodi carosello, l’Amministrazione finanziaria assolve l’onere probatorio dimostrando l’alterità soggettiva dell’imputazione delle operazioni e la consapevolezza o doverosa conoscibilità, da parte del cessionario, dell’inserimento della cessione in una evasione d’imposta. Raggiunta tale prova, spetta al contribuente provare la propria buona fede. Questa non può essere desunta dalla regolarità della contabilità e dei pagamenti, né dall’assenza di benefici dalla rivendita, né dal fatto di avere contrattato esclusivamente per via telematica. Rilevano soltanto le regole di diligenza massima esigibili da un operatore accorto, valutate secondo ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze concrete.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’IVA per l’anno d’imposta 2010, contestando l’inesistenza soggettiva delle operazioni per interposizione di società missing trader. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello, ritenendo che l’effettività delle operazioni e la buona fede del cessionario escludessero la responsabilità, una volta accertati i pagamenti con mezzi tracciabili e la corrispondenza dei prezzi a quelli di mercato.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e la mancata valorizzazione degli elementi presuntivi contenuti nel processo verbale di constatazione. La società intimata non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi e li ritiene fondati. La sentenza impugnata aveva dato atto che le società fornitrici erano missing trader e che gli acquisti erano effettivi: ne derivava che la ripresa riguardava operazioni soggettivamente inesistenti. In tali ipotesi l’operazione è esistente, ma la fattura è emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione, con la conseguenza che l’IVA, in linea di principio, non è detraibile perché versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa.
Richiamando Cass. n. 24321 del 2018, la Corte ribadisce che la prova dell’Amministrazione si incentra su due circostanze costitutive: l’alterità soggettiva tra il soggetto formale e quello reale, e la circostanza che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione d’imposta. Non è necessaria la prova della partecipazione all’evasione: è sufficiente la doverosa consapevolezza. Solo dopo tale dimostrazione spetta al contribuente provare l’assenza di colpevolezza.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ricorda l’orientamento più recente (Cass. n. 13324 del 2025, Cass. n. 24471 del 2022, Cass. n. 9851 del 2018): l’onere dell’Amministrazione è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata. Spetta allora al cessionario provare la buona fede con cui ha svolto le trattative, in base alle regole di diligenza massima esigibili da un operatore accorto.
Nel caso concreto, la CTR aveva ritenuto assolta la prova contraria in ragione della documentazione sui pagamenti e dell’assenza di benefici. Si tratta di circostanze non dirimenti: nelle operazioni soggettivamente inesistenti il danno è per l’erario, cui non viene versata l’IVA addebitata in rivalsa dal missing trader. Né vale l’aver contrattato via web, trattandosi di acquisti compiuti da figure professionali e non da semplici consumatori. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche sulle spese.
Nota della Redazione
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